Ungheria - Accordo sulle tombe di guerra

Accordo tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica di Ungheria sulle tombe di guerra tedesche nella Repubblica di Ungheria e sulle tombe di guerra ungheresi nella Repubblica federale di Germania

Il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica di Ungheria, desiderosi di stabilire una soluzione definitiva per le tombe di guerra tedesche nella Repubblica di Ungheria e per le tombe di guerra ungheresi delle guerre 1914-1918 e 1939-1945 nella Repubblica Federale di Germania, si impegnano a garantire la conservazione e la cura di queste tombe in modo dignitoso in conformità con le disposizioni del diritto umanitario internazionale applicabile, - in attuazione dell'articolo 29 del Trattato del 6 febbraio 1992 tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica di Ungheria sull'amicizia tra l'Unione Europea e la Repubblica Federale di Ungheria Febbraio 1992 tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Ungheria sulla cooperazione amichevole e il partenariato in Europa - hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il presente Accordo regola la manutenzione e la cura delle tombe di guerra delle Parti contraenti nei rispettivi altri Stati.

Articolo 2

(1) Ai fini del presente Accordo, per "morti di guerra tedeschi" si intendono: - i membri delle forze armate tedesche, - le persone equiparate ai sensi della legge tedesca, - altre persone di nazionalità tedesca decedute in Ungheria in relazione agli eventi della guerra 1914-1918 o della guerra 1939-1945, a condizione che al momento del decesso fossero protette dal diritto umanitario internazionale; b) per "tombe di guerra tedesche" si intendono: le tombe dei caduti di guerra tedeschi situate sul territorio della Repubblica di Ungheria; c) "cimiteri di guerra tedeschi": i cimiteri o le parti di cimiteri esistenti o da istituire sul territorio della Repubblica di Ungheria in cui sono sepolti i caduti di guerra tedeschi. (2) Ai fini del presente Accordo, per "morti di guerra ungheresi" si intendono: - i membri delle forze armate ungheresi, - le altre persone di nazionalità ungherese decedute in Germania in relazione agli eventi della guerra del 1939-1945, nella misura in cui erano sotto la protezione del diritto umanitario internazionale al momento del loro decesso, - le persone di nazionalità ungherese decedute a causa della violenza nazionalsocialista in Germania o come conseguenza diretta di tale violenza sul territorio tedesco; b) per "tombe di guerra ungheresi" si intendono: le tombe dei caduti di guerra ungheresi situate sul territorio della Repubblica federale di Germania.

Articolo 3

(1) Il Governo della Repubblica di Ungheria garantirà la protezione delle tombe di guerra tedesche e il diritto permanente di riposo per i caduti di guerra tedeschi e si adopererà per mantenere i dintorni delle tombe di guerra tedesche liberi da qualsiasi installazione incompatibile con la dignità di questi siti. (2) Il Governo della Repubblica di Ungheria, che, sulla base delle pertinenti disposizioni del diritto internazionale, si riserva la responsabilità della conservazione e della cura delle tombe di guerra situate sul suo territorio, autorizza il Governo della Repubblica Federale di Germania a preparare e curare a proprie spese le tombe di guerra tedesche e i siti delle tombe di guerra situati nella Repubblica di Ungheria. Il Governo della Repubblica federale di Germania o l'istituzione da esso autorizzata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, coordinerà le misure necessarie con il Governo della Repubblica di Ungheria o con l'istituzione autorizzata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2. (3) La Repubblica federale di Germania assicura a proprie spese la conservazione e la manutenzione delle tombe di guerra ungheresi sul territorio della Repubblica federale di Germania.

Articolo 4

(1) Il Governo della Repubblica di Ungheria concederà al Governo della Repubblica Federale di Germania, a titolo gratuito e in perpetuo, l'uso di terreni destinati a tombe di guerra tedesche e a cimiteri di guerra tedeschi come luoghi di riposo permanente per i suoi caduti. Per il resto, il presente Accordo non pregiudica i diritti di proprietà. (2) Qualsiasi modifica ritenuta necessaria ai confini delle aree adibite a cimiteri di guerra sarà stabilita di comune accordo tra le Parti contraenti o gli organismi da esse designati. Se, di comune accordo tra le Parti contraenti, un sito non viene più utilizzato, in tutto o in parte, per la sua destinazione, tale modifica comporterà la perdita del diritto di utilizzarlo per il Governo della Repubblica federale di Germania. (3) Qualora un sito in cui si trovano tombe di guerra tedesche debba essere adibito ad altro uso per impellenti motivi pubblici, il Governo della Repubblica di Ungheria metterà a disposizione del Governo della Repubblica federale di Germania un altro sito idoneo, previa consultazione dell'istituzione autorizzata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e sosterrà i costi per la nuova sepoltura dei morti e per la preparazione delle nuove tombe. La nuova sepoltura e la preparazione del nuovo cimitero di guerra saranno effettuate di comune accordo. (4) Se le tombe di guerra tedesche si trovano nel territorio della Repubblica di Ungheria su un terreno che non è di proprietà dello Stato ungherese, l'istituzione autorizzata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, conclude un accordo con la persona che ha il diritto di disporre delle tombe in conformità con la legge ungherese, in conformità con le disposizioni del paragrafo 1. Se tale accordo non può essere raggiunto entro i termini previsti, l'istituzione autorizzata conclude un accordo con la persona che ha il diritto di disporre delle tombe. Se tale accordo non può essere raggiunto entro un periodo di tempo ragionevole, il Governo della Repubblica d'Ungheria svolge un ruolo di mediazione tra l'istituzione autorizzata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e l'avente diritto e, se necessario, adotta altre misure per garantire un risultato conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

(1) Il Governo della Repubblica di Ungheria autorizzerà il Governo della Repubblica Federale di Germania, senza sostenere alcun costo e dopo aver ricevuto un piano di approvazione preventiva, a riunire i caduti di guerra tedeschi di cui il Governo della Repubblica Federale di Germania ritenga necessaria la sepoltura. (2) Per ogni risepoltura di un caduto di guerra tedesco dovrà essere redatto un verbale. Una copia di tale registro sarà trasmessa al dipartimento ungherese responsabile dell'attuazione del presente Accordo.

Articolo 6

(1) Il trasferimento di caduti tedeschi dal territorio della Repubblica di Ungheria alla Repubblica federale di Germania richiederà il consenso preventivo del Governo della Repubblica federale di Germania. Il Governo della Repubblica di Ungheria autorizzerà il rimpatrio solo dietro presentazione di tale consenso. (2) Il consenso del Governo della Repubblica Federale di Germania sarà richiesto anche per le richieste al Governo della Repubblica di Ungheria per il rimpatrio dei caduti tedeschi in paesi terzi. (3) Tutti i costi e le tasse per il disinterramento e il rimpatrio sono a carico dei richiedenti. (4) Il disinterramento dei morti di guerra per il rimpatrio sarà effettuato da specialisti nominati dalla parte tedesca. Possono essere presenti rappresentanti delle autorità ungheresi.

Articolo 7

(1) Il Governo della Repubblica federale di Germania incaricherà il "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V." (in seguito denominato "VOLKSBUND") della realizzazione tecnica dei compiti nella Repubblica di Ungheria derivanti per la parte tedesca dal presente Accordo. (2) Il Governo della Repubblica di Ungheria incaricherà il Ministero della Difesa Nazionale di svolgere i compiti ad esso spettanti ai sensi del presente Accordo. Tale Ministero può affidare tale compito anche ad altre istituzioni.

Articolo 8

Il Governo della Repubblica di Ungheria concederà al VOLKSBUND ogni possibile agevolazione in conformità alla legislazione ungherese in materia, in particolare l'accesso ai registri delle tombe di guerra tedesche in possesso di tutte le autorità e di altre istituzioni ungheresi.

Articolo 9

(1) Per svolgere i compiti derivanti dal presente Accordo, il VOLKSBUND può inviare rappresentanti, esperti e altro personale nella Repubblica di Ungheria o svolgere i propri compiti in collaborazione con altre istituzioni designate dal Governo della Repubblica di Ungheria. (2) Ove possibile, il VOLKSBUND utilizzerà manodopera e materiali locali per l'esecuzione del proprio lavoro, nel rispetto delle consuete condizioni di libera concorrenza. (3) La VOLKSBUND può anche importare dalla Repubblica Federale di Germania o da un altro Stato membro della Comunità europea attrezzature, mezzi di trasporto, materiali e accessori originari di questi paesi o in libera circolazione all'interno della Comunità, necessari per l'esecuzione di tutti i lavori previsti dal presente accordo. (4) Per lo sdoganamento di queste merci si applicano le seguenti disposizioni: a) le attrezzature e i mezzi di trasporto importati temporaneamente vengono sdoganati all'importazione nella Repubblica di Ungheria con una nota doganale di importazione-esportazione, a condizione che tali attrezzature e mezzi di trasporto vengano riesportati al termine dei lavori; b) i materiali e gli accessori destinati alla costruzione, alla decorazione o alla manutenzione di tombe, monumenti funebri o cimiteri restano esenti dai dazi all'importazione se, oltre alla regolare dichiarazione d'importazione, alle autorità doganali viene fornito un elenco dettagliato delle merci importate, nonché un elenco dei materiali e degli accessori utilizzati. - un elenco dettagliato delle merci importate, - una dichiarazione di impegno firmata da una persona debitamente autorizzata che garantisca in modo vincolante che tali merci saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

Articolo 10

(1) Il trasferimento delle aree adibite a cimiteri di guerra tedeschi, come concordato in conformità con l'articolo 4, paragrafo 1, autorizza il VOLKSBUND a eseguire direttamente, nell'ambito delle pertinenti disposizioni di legge ungheresi, tutti i lavori di preparazione e abbellimento dei cimiteri di guerra, nonché la costruzione di strade di accesso adeguate, sale ricreative e altre strutture per i visitatori. (2) Il VOLKSBUND garantisce il rispetto di tutti i requisiti sanitari previsti dalla legge ungherese durante i lavori di costruzione e si attiene alle disposizioni legali e amministrative ungheresi in materia di regolamenti cimiteriali.

Articolo 11

Nell'attuazione professionale e tecnica del presente Accordo, il VOLKSBUND coopererà direttamente con le autorità ungheresi competenti o con le altre istituzioni incaricate dal governo della Repubblica di Ungheria di svolgere i compiti previsti dal presente Accordo.

Articolo 12

Il presente Accordo entra in vigore non appena le Parti contraenti si sono notificate l'adempimento delle condizioni nazionali necessarie per la sua entrata in vigore. La data di entrata in vigore sarà considerata la data di ricezione dell'ultima notifica. Fatto a Bonn il 16 novembre 1993 in due originali, ciascuno in lingua tedesca e ungherese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica federale di Germania sig. Kinkel Per il Governo della Repubblica di Ungheria sig. Jeszenszky