Ucraina - Accordo sulle tombe di guerra

Accordo tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo dell'Ucraina sulla cura delle tombe di guerra nella Repubblica Federale di Germania e in Ucraina

Il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo dell'Ucraina - guidati dal reciproco desiderio di garantire un'ultima dimora dignitosa ai caduti di guerra di entrambe le parti, consapevoli che la cura delle tombe dei caduti di guerra in territorio tedesco e ucraino rappresenta un'espressione concreta di comprensione e riconciliazione tra i popoli tedesco e ucraino, in attuazione del paragrafo 14 della Dichiarazione congiunta del 9 giugno 1993 sui fondamenti delle relazioni tra la Repubblica Federale di Germania e l'Ucraina, desiderano rendere omaggio ai caduti di guerra di entrambe le parti che sono stati sepolti nelle tombe di guerra della Repubblica Federale di Germania e dell'Ucraina. Le Parti contraenti, vista la Dichiarazione congiunta del 9 giugno 1993 sui fondamenti delle relazioni tra la Repubblica federale di Germania e l'Ucraina, desiderando stabilire una soluzione definitiva per le tombe di guerra dei caduti dell'altra parte della Prima e della Seconda guerra mondiale situate sul territorio delle Parti contraenti, e sforzandosi di assicurare la conservazione e la cura di queste tombe in modo dignitoso e in conformità alle disposizioni del diritto umanitario internazionale applicabile, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il presente Accordo disciplina la conservazione e la manutenzione delle tombe di guerra delle Parti contraenti nei rispettivi Paesi.

Articolo 2

Ai fini del presente Accordo, i termini: a) "morti di guerra tedeschi" indicano: - i membri delle forze armate tedesche, - le persone equiparate ai sensi della legge tedesca, - altre persone di nazionalità tedesca decedute in relazione agli eventi della Guerra del 1914/1918 o della Guerra del 1939/1945 o dopo la loro deportazione; b) "tombe di guerra tedesche" indicano: - le tombe dei caduti di guerra tedeschi situate sul territorio dell'Ucraina; c) "cimiteri di guerra tedeschi": i cimiteri o le parti di cimiteri esistenti, localizzabili o di nuova istituzione sul territorio dell'Ucraina, in cui sono sepolti i caduti di guerra tedeschi; d) "caduti di guerra ucraini": - i membri ucraini delle forze armate sovietiche deceduti sul territorio tedesco in relazione alla Seconda guerra mondiale; - gli ucraini deceduti durante la prigionia tedesca o in conseguenza di essa fino al 31 marzo 1952; - gli ucraini deceduti durante la Seconda guerra mondiale o in conseguenza di essa fino al 31 marzo 1952. Ucraini morti nei campi di internamento tedeschi nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945; - Ucraini deportati in Germania per svolgere un lavoro nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 o detenuti in quest'area contro la loro volontà e deceduti in questo periodo; Ucraini assistiti da un'organizzazione internazionale di rifugiati riconosciuta in campi di raccolta e deceduti lì o dopo essere stati trasferiti in un ospedale nel periodo compreso tra il 9 maggio 1945 e il 30 giugno 1950. Se l'amministrazione del campo di raccolta è stata trasferita sotto la responsabilità delle autorità tedesche dopo il 1° luglio 1950, il giorno precedente il trasferimento all'amministrazione tedesca prenderà il posto del 30 giugno 1950; e) "tombe di guerra ucraine": tombe di caduti di guerra ucraini situate sul territorio della Repubblica Federale di Germania; f) "siti di tombe di guerra ucraine": aree sul territorio della Repubblica Federale di Germania in cui sono sepolti caduti di guerra ucraini.

Articolo 3

(1) Il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo dell'Ucraina assicureranno la protezione delle tombe di guerra e il diritto permanente di riposo per i caduti di guerra dell'altra parte sui rispettivi territori e si adopereranno per mantenere i dintorni delle tombe di guerra liberi da tutte le installazioni incompatibili con la dignità di questi siti. (2) Il Governo della Repubblica Federale di Germania è autorizzato a preparare e mantenere a proprie spese le tombe di guerra tedesche e i cimiteri di guerra tedeschi in Ucraina. (3) Il Governo della Repubblica federale di Germania garantirà, a proprie spese, la conservazione e la manutenzione delle tombe di guerra ucraine sul territorio della Repubblica federale di Germania.

Articolo 4

(1) Il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo dell'Ucraina o i loro organi esecutivi locali o le loro autorità territoriali cederanno gratuitamente e per un periodo di tempo illimitato le aree che servono come tombe di guerra della rispettiva controparte come luoghi di riposo permanente per i loro caduti di guerra. Entrambe le parti si impegnano a non esigere alcun compenso per l'uso passato di queste aree come cimiteri di guerra o per il loro uso futuro. (2) Il presente accordo non pregiudica i diritti di proprietà sui terreni. Eventuali modifiche ai confini delle aree adibite a cimiteri di guerra ritenute necessarie saranno chiarite di comune accordo tra le Parti contraenti o gli organismi da esse designati. Se, di comune accordo tra le Parti contraenti, un sito non è più utilizzato in tutto o in parte per lo scopo previsto, tale cambiamento comporterà la perdita del diritto di utilizzarlo per il governo del rispettivo Stato beneficiario. (3) Nel caso in cui un sito di cui al paragrafo 1 debba essere destinato ad un altro uso per impellenti motivi pubblici, dovrà essere messo a disposizione un altro sito idoneo. La parte che richiede il sito precedente per un altro uso dovrà sostenere i costi per la nuova sepoltura del defunto e per la preparazione delle nuove tombe. La scelta del nuovo sito, la sua preparazione e la nuova sepoltura devono essere effettuate di comune accordo. La nuova sepoltura sarà effettuata preferibilmente unendo le tombe di guerra nei cimiteri di guerra esistenti.

Articolo 5

(1) Il Governo dell'Ucraina autorizzerà il Governo della Repubblica Federale di Germania, senza sostenere alcun costo e dopo aver ricevuto un piano per l'approvazione preventiva, a riunire le tombe dei caduti di guerra tedeschi di cui il Governo della Repubblica Federale di Germania ritenga necessaria la nuova sepoltura. La tumulazione dei caduti tedeschi sarà effettuata da forze designate dalla parte tedesca. (2) Di ogni nuova sepoltura di un caduto di guerra tedesco sarà redatto un verbale in cui saranno indicati la vecchia e la nuova ubicazione della tomba, i dati personali, l'iscrizione del contrassegno o altri elementi di identificazione. Una copia di questo protocollo sarà trasmessa al Governo dell'Ucraina. (3) Nella misura in cui si possa dimostrare che gli ex cimiteri di guerra tedeschi in territorio ucraino sono stati abbandonati a causa di cambiamenti infrastrutturali nel frattempo e che i morti tedeschi ivi sepolti non possono più essere recuperati, il Governo dell'Ucraina autorizza l'erezione di monumenti commemorativi in forma semplice e dignitosa in questi ex siti su richiesta della Germania. Il Governo ucraino metterà a disposizione un terreno adatto a tale scopo. (4) Nel caso in cui i caduti ucraini vengano successivamente ritrovati in territorio tedesco, il Governo della Repubblica Federale di Germania ne garantirà una sepoltura adeguata e dignitosa e la demarcazione di tali tombe.

Articolo 6

Se i cimiteri di guerra tedeschi o ucraini contengono tombe di caduti di altri Stati oltre a tombe di guerra della rispettiva controparte, questo fatto sarà tenuto in debita considerazione nelle decisioni riguardanti la conservazione e la cura di queste tombe.

Articolo 7

(1) Il trasferimento di caduti tedeschi dal territorio dell'Ucraina alla Repubblica Federale di Germania richiede il consenso preventivo del Governo della Repubblica Federale di Germania. Il Governo dell'Ucraina autorizzerà tale trasferimento solo se tale consenso sarà stato ottenuto. (2) Il consenso del Governo della Repubblica federale di Germania è richiesto anche per le richieste al Governo dell'Ucraina di trasferimento di caduti tedeschi in paesi terzi. (3) I paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, al rimpatrio di caduti ucraini in Ucraina o in Paesi terzi. (4) Tutti i costi e gli onorari per il disinterramento e il trasferimento dei caduti tedeschi o ucraini all'estero sono a carico dei richiedenti. (5) Rappresentanti delle autorità competenti di entrambe le Parti contraenti possono essere presenti al disinterramento dei morti di guerra per il rimpatrio.

Articolo 8

(1) Il Governo della Repubblica Federale di Germania incarica il "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V." (in seguito denominato "Volksbund") della realizzazione tecnica dei compiti in Ucraina derivanti per la parte tedesca dal presente Accordo. (2) Il Governo dell'Ucraina affiderà al "Comitato statale per l'amministrazione locale" (di seguito denominato "Comitato statale") il coordinamento della realizzazione tecnica dei compiti derivanti dal presente Accordo per la parte ucraina. (3) Nel caso in cui una delle Parti contraenti desideri affidare questo compito a un'altra organizzazione, le Parti contraenti si accordano tra loro.

Articolo 9

(1) Il Governo ucraino fornirà al Volksbund tutta l'assistenza possibile, in particolare l'accesso ai documenti sulle tombe di guerra tedesche e sui soldati tedeschi deceduti che sono o saranno disponibili presso le autorità e altre istituzioni. Restano impregiudicati gli altri accordi e le altre intese. (2) Il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Volksbund forniranno inoltre assistenza al Governo dell'Ucraina e al Comitato di Stato da esso autorizzato, in particolare per quanto riguarda la fornitura di documenti che forniscano informazioni sull'identità e sul luogo di sepoltura dei caduti di guerra ucraini. Su richiesta del Governo della Repubblica di Ucraina, il Governo della Repubblica Federale di Germania otterrà dalle competenti autorità tedesche informazioni sulle condizioni dei cimiteri di guerra in Germania in cui si presume siano sepolti i caduti ucraini. (3) Il Volksbund può inviare in Ucraina rappresentanti, esperti e altro personale per svolgere i propri compiti. (4) Il Comitato di Stato può inviare rappresentanti in Germania per informarsi sulle condizioni dei cimiteri di guerra ucraini.

Articolo 10

(1) Nell'esecuzione dei lavori derivanti dall'attuazione del presente Accordo, il Volksbund si avvarrà, per quanto possibile, di manodopera e materiale locale, secondo le consuete condizioni di libera concorrenza. (2) L'Associazione può inoltre importare in Ucraina e riesportare dalla Repubblica Federale di Germania o da un altro Stato membro dell'Unione Europea le attrezzature, i mezzi di trasporto, i materiali e gli accessori necessari per l'esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo. (3) Per lo sdoganamento di tali merci si applicano le seguenti disposizioni: a) le attrezzature e i mezzi di trasporto importati temporaneamente sono sdoganati all'atto dell'importazione in Ucraina, a condizione che vengano riesportati al termine dei lavori; b) i materiali e gli accessori destinati esclusivamente alla costruzione, alla decorazione o alla manutenzione di tombe, monumenti funebri o cimiteri rimangono esenti da dazi all'importazione se, oltre alla regolare dichiarazione d'importazione, viene fornito alle autorità doganali un elenco dettagliato delle merci importate, nonché un elenco dei materiali e degli accessori utilizzati. - un elenco dettagliato delle merci importate, - una dichiarazione d'impegno firmata da una persona debitamente autorizzata dell'istituzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, contenente l'assicurazione vincolante che tali merci saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti alla lettera b) del presente paragrafo.

Articolo 11

(1) La cessione delle aree adibite a cimiteri di guerra tedeschi, concordata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, autorizza il Volksbund a eseguire direttamente, nell'ambito delle pertinenti disposizioni di legge ucraine, tutti i lavori di preparazione e abbellimento dei cimiteri di guerra, nonché la costruzione di strade di accesso adeguate e di strutture per i visitatori. (2) La Commissione per i cimiteri di guerra garantisce che durante i lavori di costruzione siano rispettati tutti i requisiti igienici e sanitari previsti dalla legge ucraina. Essa si attiene alle norme legali e amministrative pertinenti o ai regolamenti cimiteriali.

Articolo 12

L'Associazione nazionale e il Comitato di Stato collaborano strettamente nell'adempimento dei loro compiti. Essi regolano direttamente i dettagli dell'attuazione professionale e tecnica del presente Accordo.

Articolo 13

Il presente Accordo entra in vigore un mese dopo la data in cui le Parti contraenti si sono notificate l'adempimento delle condizioni nazionali necessarie per la sua entrata in vigore.

Fatto a Bonn il 29 maggio 1996 in due originali, ciascuno in lingua tedesca e ucraina, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica federale di Germania Hans v. Ploetz Per il Governo dell'Ucraina I. Kypac