Romania - Accordo sulle tombe di guerra

Accordo tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Romania sui cimiteri di guerra tedeschi in Romania e sui cimiteri di guerra rumeni nella Repubblica Federale di Germania

Il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Romania, di seguito denominati Parti Contraenti, desiderosi di stabilire una soluzione definitiva per le tombe di guerra tedesche situate sul territorio della Romania e per le tombe di guerra rumene delle due guerre mondiali situate sul territorio della Repubblica Federale di Germania, nel tentativo di garantire la protezione, la conservazione e la cura di queste tombe in modo dignitoso e in conformità con i principi e le disposizioni del diritto umanitario internazionale applicabile, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

(1) Ai fini del presente Accordo, i termini:

(a) morti di guerra tedeschi: - i membri delle forze armate tedesche; - le persone ad esse assimilate in base alla legge tedesca; - altre persone di nazionalità tedesca decedute in relazione agli eventi delle due guerre mondiali;

b) tombe di guerra tedesche: le tombe dei morti di guerra tedeschi situate sul territorio della Romania;

c) cimiteri di guerra tedeschi: i cimiteri o le parti di cimiteri esistenti o da istituire sul territorio della Romania in cui sono sepolti i morti di guerra tedeschi.

(2) Ai fini del presente Accordo, i termini:

(a) morti di guerra rumeni: - membri delle forze armate rumene; - altre persone di nazionalità rumena decedute in Germania in relazione agli eventi delle due guerre mondiali, nella misura in cui erano sotto la protezione del diritto umanitario internazionale al momento del loro decesso; - persone di nazionalità rumena decedute a causa della violenza nazionalsocialista in Germania o come conseguenza diretta della stessa sul territorio tedesco;

b) tombe di guerra rumene: le tombe dei caduti rumeni situate sul territorio della Repubblica federale di Germania; c) cimiteri di guerra rumeni: i cimiteri o le parti di cimiteri esistenti o di nuova istituzione sul territorio della Repubblica federale di Germania in cui sono sepolti i caduti rumeni.

Articolo 2

(1) Il Governo della Romania e il Governo della Repubblica Federale di Germania assicureranno la protezione delle tombe di guerra e il diritto di riposo permanente dei caduti di guerra dell'altra Parte Contraente sul territorio dei loro rispettivi Stati e manterranno i dintorni di queste tombe di guerra liberi da tutte le installazioni incompatibili con la dignità di questi siti.

(2) La Repubblica Federale di Germania assicurerà, a proprie spese, la conservazione e la manutenzione delle tombe di guerra rumene sul territorio della Repubblica Federale di Germania.

(3) Il Governo della Romania autorizzerà il Governo della Repubblica Federale di Germania a preparare e mantenere le tombe di guerra tedesche e i cimiteri di guerra tedeschi in Romania a proprie spese.

Articolo 3

(1) Le Parti contraenti si garantiscono reciprocamente, gratuitamente e in perpetuo, l'uso esclusivo delle aree adibite a cimiteri di guerra come luoghi di riposo permanente per i rispettivi caduti.

(2) Il presente Accordo non pregiudica i diritti di proprietà sulle aree di terreno ai sensi del paragrafo 1. Eventuali modifiche ritenute necessarie ai confini delle aree adibite a cimiteri di guerra saranno stabilite di comune accordo tra le Parti contraenti. Se, di comune accordo tra le Parti contraenti, la totalità o una parte di un sito non viene più utilizzata per lo scopo previsto, tale modifica comporterà la perdita del diritto di utilizzo.

(3) Qualora un sito di cui al paragrafo 1 debba essere destinato a un altro uso per impellenti motivi pubblici, la Parte contraente nel cui interesse deve essere adottata la misura metterà a disposizione dell'altra Parte contraente un altro sito idoneo e sosterrà i costi per la nuova sepoltura dei defunti e per la preparazione delle nuove tombe. La scelta del nuovo sito, la sua preparazione e la realizzazione della nuova sepoltura saranno effettuate di comune accordo tra le Parti contraenti.

Articolo 4

(1) La Parte contraente rumena autorizzerà la Parte contraente tedesca, senza sostenere alcun costo e dopo aver ricevuto un piano per l'approvazione preventiva, a riunire le tombe dei caduti di guerra tedeschi la cui sepoltura è ritenuta necessaria dal Governo della Repubblica federale di Germania. Il disinterramento dei caduti tedeschi sarà effettuato da forze designate dalla parte tedesca.

(2) Di ogni nuova sepoltura dovrà essere redatto un verbale che indichi la vecchia e la nuova ubicazione della tomba, i dati personali, l'iscrizione del contrassegno o altri elementi di identificazione.

(3) Se si può dimostrare che gli ex cimiteri di guerra tedeschi in territorio rumeno sono stati abbandonati a causa di cambiamenti infrastrutturali nel frattempo e che i morti tedeschi ivi sepolti non possono più essere recuperati, la Parte contraente rumena autorizzerà, su richiesta della parte tedesca, l'erezione di monumenti commemorativi in forma semplice e dignitosa in questi ex siti. La Parte contraente rumena metterà a disposizione un sito adatto a tale scopo. Di comune accordo tra le Parti contraenti, una procedura analoga sarà seguita nel caso in cui vengano scoperti in territorio tedesco cimiteri di guerra rumeni precedentemente sconosciuti.

Articolo 5

Se i cimiteri di guerra tedeschi o rumeni contengono tombe di caduti di altri Stati oltre a tombe di guerra della rispettiva controparte, questo fatto sarà tenuto in debita considerazione nelle decisioni relative alla conservazione e alla manutenzione di tali tombe.

Articolo 6

(1) Il trasferimento di caduti tedeschi dal territorio della Romania alla Repubblica Federale di Germania richiederà il consenso preventivo della Parte contraente tedesca. La Parte contraente rumena autorizzerà tale trasferimento solo se tale consenso sarà stato ottenuto. (2) Il consenso della Parte contraente tedesca è richiesto anche per le richieste di trasferimento di caduti tedeschi in paesi terzi presentate alla Parte contraente rumena.

(3) I paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, al trasferimento di morti di guerra rumeni dal territorio della Repubblica Federale di Germania alla Romania o a paesi terzi.

(4) Tutte le spese e gli onorari per il disinterramento e il trasferimento dei morti di guerra tedeschi o rumeni all'estero sono a carico dei richiedenti.

(5) Rappresentanti delle autorità di entrambe le Parti contraenti possono essere presenti al disinterramento dei morti di guerra tedeschi o rumeni per il rimpatrio.

Articolo 7

(1) La Parte contraente tedesca incarica il "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V." (in seguito denominato "VOLKSBUND") della realizzazione tecnica dei compiti in Romania derivanti dal presente Accordo per la parte tedesca. (2) La Parte contraente rumena affiderà al Ministero della Difesa nazionale e al Dipartimento dell'Amministrazione pubblica locale la realizzazione tecnica dei compiti derivanti dal presente Accordo. (3) Qualora la Parte contraente tedesca o la Parte contraente rumena desideri incaricare un'altra istituzione o organizzazione, le Parti contraenti si accordano in merito. Articolo 8

(1) Le Parti contraenti forniranno alle istituzioni o organizzazioni dell'altra Parte di cui all'articolo 7 del presente Accordo tutta l'assistenza possibile, in particolare l'accesso ai documenti relativi ai caduti e alle tombe di guerra dell'altra Parte che sono o saranno disponibili presso le autorità e le altre istituzioni dei rispettivi Paesi.

(2) Il VOLKSBUND può inviare rappresentanti, esperti e altro personale in Romania per svolgere i propri compiti.

Articolo 9

(1) Il VOLKSBUND si avvarrà di manodopera e materiale locale per l'esecuzione dei lavori derivanti dall'attuazione del presente Accordo, ove possibile, nel rispetto delle condizioni di libera concorrenza.

(2) VOLKSBUND può anche importare in Romania e riesportare dalla Repubblica Federale di Germania o da un altro Stato membro dell'Unione Europea le attrezzature, i mezzi di trasporto, i materiali, le apparecchiature e gli accessori necessari per l'esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo.

(3) Lo sdoganamento delle merci di cui al paragrafo 2 del presente articolo è soggetto alle seguenti disposizioni:

(a) le apparecchiature, le attrezzature e i mezzi di trasporto importati temporaneamente sono sdoganati con la vidimazione di importazione-esportazione al momento dell'importazione in Romania, a condizione che tali apparecchiature, attrezzature e mezzi di trasporto siano riesportati al termine dei lavori;

b) i materiali e gli accessori destinati alla costruzione, alla decorazione o alla manutenzione di tombe di guerra, monumenti commemorativi o cimiteri di guerra rimangono esenti da dazi all'importazione se vengono presentati alle autorità doganali in aggiunta alla regolare dichiarazione di importazione: - un elenco dettagliato delle merci importate, - un impegno firmato da una persona debitamente autorizzata contenente la garanzia vincolante che tali merci saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dal presente accordo.

4. Nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, terza frase, del presente accordo, le Parti si impegnano inoltre a trovare una soluzione reciprocamente accettabile per le questioni relative alle importazioni e alle dogane.

Articolo 10

(1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del presente Accordo, il VOLKSBUND è autorizzato a realizzare, nell'ambito della legislazione rumena in materia, tutti i lavori di decorazione e abbellimento dei cimiteri di guerra tedeschi, nonché la costruzione di strade di accesso adeguate, sale ricreative e altre strutture per i visitatori.

(2) Il VOLKSBUND garantisce che i lavori di costruzione siano conformi ai requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla legge rumena e alle disposizioni legali e amministrative pertinenti in materia di regolamenti cimiteriali.

Articolo 11

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato ed entra in vigore un mese dopo la data in cui le Parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'adempimento delle condizioni nazionali necessarie per la sua entrata in vigore. La data di ricevimento dell'ultima notifica sarà determinante per il calcolo della data di entrata in vigore dell'Accordo.

Fatto a Bonn il 25 giugno 1996 in due originali, ciascuno in lingua tedesca e rumena, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica federale di Germania Sig

Per il Governo della Romania M e l l e s c a n u