Il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica di Lituania, desiderosi di stabilire una soluzione definitiva per le tombe di guerra tedesche situate sul territorio della Repubblica di Lituania, nel tentativo di garantire la conservazione e la cura di queste tombe in modo dignitoso e in conformità con le disposizioni del diritto umanitario internazionale applicabile, in attuazione del paragrafo 13 della Dichiarazione congiunta del 21 luglio 1993 sui fondamenti delle relazioni tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica di Lituania, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Ai fini del presente Accordo, i termini:
(a) "morti di guerra tedeschi": - membri delle forze armate tedesche, - persone ad esse assimilate in base alla legge tedesca, - altre persone di nazionalità tedesca decedute in relazione agli eventi della Guerra del 1914/1918 o della Guerra del 1939/1945 o dopo la loro deportazione;
b) "tombe di guerra tedesche": le tombe dei caduti di guerra tedeschi situate sul territorio della Repubblica di Lituania;
(c) "cimiteri di guerra tedeschi": cimiteri o parti di cimiteri nel territorio della Repubblica di Lituania in cui sono sepolti i caduti tedeschi.
Articolo 2
(1) Il Governo della Repubblica di Lituania garantirà la protezione delle tombe di guerra tedesche e il diritto permanente di riposo per i caduti di guerra tedeschi sul suo territorio e proibirà la costruzione e l'erezione di qualsiasi struttura in prossimità delle tombe di guerra tedesche che sia incompatibile con la dignità di questi siti.
(2) Il Governo della Repubblica Federale di Germania è autorizzato a preparare e mantenere a proprie spese le tombe di guerra tedesche e i cimiteri di guerra tedeschi nella Repubblica di Lituania.
Articolo 3
(1) Il Governo della Repubblica di Lituania trasferirà gratuitamente e in perpetuo gli appezzamenti di terreno utilizzati per gli scopi specificati all'articolo 2, paragrafo 2, per essere utilizzati come luoghi di riposo permanente per i caduti tedeschi.
(2) Il presente Accordo non pregiudica i diritti di proprietà. Qualsiasi modifica ritenuta necessaria ai confini dei terreni adibiti a cimiteri di guerra tedeschi sarà stabilita di comune accordo tra le Parti contraenti o gli organismi da esse designati. Se, di comune accordo tra le Parti contraenti, un terreno non viene più utilizzato, in tutto o in parte, per la sua destinazione, tale modifica comporterà la perdita del diritto di utilizzo per il Governo della Repubblica federale di Germania. (3) Nel caso in cui un appezzamento di terreno ai sensi del paragrafo 1 debba essere destinato ad un altro uso per impellenti motivi pubblici, il Governo della Repubblica di Lituania metterà a disposizione del Governo della Repubblica Federale di Germania un altro appezzamento di terreno idoneo come cimitero di guerra e sosterrà i costi per la nuova sepoltura dei morti e per la preparazione delle nuove tombe. La scelta del nuovo lotto, la sua preparazione e la nuova sepoltura saranno effettuate di comune accordo.
Articolo 4
(1) Il Governo della Repubblica di Lituania autorizzerà il Governo della Repubblica Federale di Germania, senza sostenere alcun costo e dopo aver ricevuto un piano per l'approvazione preventiva, a riunire le tombe dei caduti di guerra tedeschi di cui il Governo della Repubblica Federale di Germania ritiene necessaria la nuova sepoltura. La disumazione dei caduti tedeschi sarà effettuata da forze designate dalla parte tedesca. La parte tedesca informerà delle sepolture previste l'autorità lituana competente a livello locale, che potrà chiedere di essere presente durante i lavori.
(2) Di ogni nuova sepoltura di un caduto di guerra tedesco dovrà essere redatto un verbale in cui siano indicati la vecchia e la nuova ubicazione della tomba, i dati personali della persona sepolta, se è stato possibile identificarla, l'iscrizione del contrassegno di identificazione o altri elementi che possano servire all'identificazione.
(3) Se si può dimostrare che gli ex cimiteri di guerra tedeschi in territorio lituano sono stati abbandonati a causa di cambiamenti infrastrutturali nel frattempo e che i morti tedeschi sepolti lì non possono più essere recuperati, il Governo della Repubblica di Lituania, su richiesta della parte tedesca, autorizzerà l'erezione di monumenti commemorativi in forma semplice e dignitosa in questi ex siti. Il Governo della Repubblica di Lituania metterà a disposizione a tal fine appezzamenti di terreno adeguati. (4) Nella misura in cui una sepoltura temporanea di caduti tedeschi trovati in territorio lituano sia necessaria per consentire una sepoltura definitiva in un cimitero di guerra tedesco, il Governo della Repubblica di Lituania prenderà disposizioni per una sepoltura temporanea adeguata e dignitosa e per la demarcazione delle tombe.
Articolo 5
Se i cimiteri di guerra tedeschi contengono altre tombe oltre a quelle tedesche, questo fatto sarà tenuto in debito conto nelle decisioni riguardanti la conservazione e la manutenzione di tali tombe.
Articolo 6
(1) Il trasferimento dei caduti tedeschi dal territorio della Repubblica di Lituania alla Repubblica Federale di Germania richiederà il consenso preventivo del Governo della Repubblica Federale di Germania. Il Governo della Repubblica di Lituania autorizzerà tale trasferimento solo se tale consenso sarà stato ottenuto.
(2) Il consenso del Governo della Repubblica Federale di Germania sarà richiesto anche per le richieste al Governo della Repubblica di Lituania per il trasferimento dei caduti tedeschi in paesi terzi.
(3) Tutti i costi per il disinterramento e il trasferimento dei caduti tedeschi all'estero saranno a carico dei richiedenti.
(4) Se l'autorità competente di una delle due Parti contraenti lo richiede, il disinterramento può avvenire solo in presenza di uno dei suoi rappresentanti.
Articolo 7
(1) Il Governo della Repubblica Federale di Germania incarica il "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V." (in seguito denominato "Volksbund") della realizzazione tecnica dei compiti nella Repubblica di Lituania derivanti per la parte tedesca dal presente Accordo.
(2) Qualora il Governo della Repubblica federale di Germania desideri incaricare un'altra organizzazione, le Parti contraenti si accorderanno in merito.
(3) Il Governo della Repubblica di Lituania si riserva il diritto di affidare a un'istituzione lituana l'esecuzione tecnica dei compiti derivanti dal presente Accordo per la parte lituana.
Articolo 8
(1) Il Governo della Repubblica di Lituania fornirà al VOLKSBUND tutta l'assistenza possibile, in particolare l'accesso ai documenti sulle tombe di guerra tedesche e sui soldati tedeschi deceduti disponibili ora o in futuro presso tutte le autorità e le altre istituzioni. Gli altri accordi e intese rimangono inalterati.
(2) Il VOLKSBUND può inviare rappresentanti, esperti e altro personale nella Repubblica di Lituania per svolgere i propri compiti.
Articolo 9
(1) Il VOLKSBUND si avvarrà, per quanto possibile, di manodopera e materiale locale nell'esecuzione dei lavori derivanti dall'attuazione del presente Accordo, nel rispetto delle consuete condizioni di libera concorrenza.
(2) VOLKSBUND può anche importare nella Repubblica di Lituania e riesportare dalla Repubblica Federale di Germania o da un altro Stato membro dell'Unione Europea le attrezzature, i mezzi di trasporto, i materiali e gli accessori necessari per l'esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo.
(3) Per lo sdoganamento di queste merci si applicano le seguenti disposizioni: a) le attrezzature e i mezzi di trasporto importati temporaneamente vengono sdoganati all'importazione nella Repubblica di Lituania con una nota doganale di importazione-esportazione, a condizione che tali attrezzature e mezzi di trasporto vengano riesportati dopo il completamento dei lavori; b) i materiali e gli accessori destinati alla costruzione, alla decorazione o alla manutenzione di tombe, monumenti funebri o cimiteri rimangono esenti da dazi all'importazione se, oltre alla regolare dichiarazione di importazione, alle autorità doganali viene fornito un elenco dettagliato delle merci importate, nonché un elenco dei materiali e degli accessori necessari per l'importazione. - un elenco dettagliato delle merci importate, - una dichiarazione d'impegno firmata da una persona debitamente autorizzata contenente l'assicurazione vincolante che tali merci saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo. Articolo 10
(1) L'autorizzazione all'uso dei terreni adibiti a cimiteri di guerra tedeschi, concordata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, autorizza il VOLKSBUND a realizzare direttamente, con il consenso del governo della Repubblica di Lituania, nell'ambito delle pertinenti disposizioni di legge lituane, tutti i lavori di decorazione e abbellimento dei cimiteri di guerra, nonché la costruzione di strade di accesso adeguate, sale ricreative e altre strutture per i visitatori. (2) Nell'attuazione tecnica del presente Accordo, il VOLKSBUND si atterrà alle leggi e alle altre disposizioni legali della Repubblica di Lituania.
Articolo 11
Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui le Parti contraenti si saranno notificate l'avvenuto adempimento delle condizioni nazionali necessarie per la sua entrata in vigore.
Fatto a Bonn il 4 luglio 1996 in due originali, ciascuno in lingua tedesca e lituana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica federale di Germania sig. Kinkel
Per il Governo della Repubblica di Lituania Gylys