Croazia - Accordo sulle tombe di guerra

Accordo tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica di Croazia sulle tombe di guerra tedesche nella Repubblica di Croazia


Il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica di Croazia, desiderosi di stabilire una soluzione definitiva per le tombe di guerra tedesche situate sul territorio della Repubblica di Croazia, cercando di garantire la conservazione e la cura di queste tombe in modo dignitoso e in conformità con le disposizioni del diritto umanitario internazionale applicabile, tenendo conto del fatto che la cura delle tombe dei caduti croati in Germania è prevista dalla legislazione tedesca e dalla prassi basata su di essa, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo, per "morti di guerra tedeschi" si intendono: - i membri delle forze armate tedesche, - le persone equiparate ai sensi della legge tedesca, - altre persone di nazionalità tedesca decedute in relazione agli eventi della guerra del 1914/1918 o della guerra del 1939/1945; b) per "tombe di guerra tedesche" si intendono: le tombe dei caduti di guerra tedeschi situate sul territorio della Repubblica di Croazia; c) "cimiteri di guerra tedeschi": i cimiteri o le parti di cimiteri ancora esistenti, localizzabili o di nuova istituzione sul territorio della Repubblica di Croazia in cui sono sepolti i caduti di guerra tedeschi.

Articolo 2

(1) Il Governo della Repubblica di Croazia garantirà la protezione delle tombe di guerra tedesche e il diritto permanente di riposo per i caduti tedeschi sul suo territorio e manterrà i dintorni delle tombe di guerra tedesche liberi da tutte le installazioni incompatibili con la dignità di questi siti.

(2) Il Governo della Repubblica federale di Germania è autorizzato a preparare e mantenere a proprie spese le tombe di guerra tedesche e i cimiteri di guerra tedeschi nella Repubblica di Croazia.

Articolo 3

(1) Il Governo della Repubblica di Croazia concede gratuitamente e in perpetuo il diritto di utilizzare i terreni adibiti a cimiteri di guerra tedeschi come luoghi di riposo permanente per i caduti tedeschi.

(2) Il presente Accordo non pregiudica i diritti di proprietà. Qualsiasi modifica ritenuta necessaria ai confini delle aree adibite a cimiteri di guerra tedeschi sarà chiarita di comune accordo tra le Parti contraenti o gli organismi da esse designati. Se, di comune accordo tra le Parti contraenti, un sito non viene più utilizzato, in tutto o in parte, per la sua destinazione, tale modifica comporterà la perdita del diritto di utilizzarlo per il Governo della Repubblica federale di Germania.

(3) Qualora un sito di cui al paragrafo 1 debba essere destinato a un altro uso per motivi attinenti alla pianificazione pubblica del territorio ai sensi della legislazione croata, il Governo della Repubblica di Croazia metterà a disposizione del Governo della Repubblica federale di Germania un altro sito idoneo e sosterrà i costi per la nuova sepoltura dei defunti e per la preparazione delle nuove tombe. La scelta del nuovo sito, la sua preparazione e la nuova sepoltura saranno effettuate di comune accordo.

Articolo 4

(1) Il Governo della Repubblica di Croazia autorizzerà il Governo della Repubblica Federale di Germania, senza sostenere alcun costo e dopo aver ricevuto un piano per l'approvazione preventiva, a riunire le tombe dei caduti di guerra tedeschi di cui il Governo della Repubblica Federale di Germania ritiene necessaria la nuova sepoltura. La tumulazione dei caduti tedeschi sarà effettuata da forze designate dalla parte tedesca.

(2) Di ogni nuova sepoltura di un caduto di guerra tedesco sarà redatto un verbale che conterrà i dettagli della vecchia e della nuova ubicazione della tomba, i dati personali, l'iscrizione del contrassegno di identificazione o altri elementi di identificazione.

(3) Nella misura in cui si possa dimostrare che gli ex cimiteri di guerra tedeschi in territorio croato sono stati abbandonati e che i morti tedeschi ivi sepolti non possono più essere recuperati, il Governo della Repubblica di Croazia autorizzerà, su richiesta della parte tedesca, l'erezione di monumenti commemorativi in forma semplice e dignitosa in questi ex siti. Il Governo della Repubblica di Croazia metterà a disposizione un terreno adatto a tale scopo.

(4) Nella misura in cui una sepoltura temporanea di caduti tedeschi trovati in territorio croato sia necessaria per consentire una sepoltura definitiva in un cimitero di guerra tedesco, il Governo della Repubblica di Croazia prenderà disposizioni per una sepoltura temporanea adeguata e dignitosa e per la demarcazione delle tombe.

Articolo 5

(1) Il trasferimento di caduti tedeschi dal territorio della Repubblica di Croazia alla Repubblica federale di Germania richiede il consenso preventivo del Governo della Repubblica federale di Germania. Il Governo della Repubblica di Croazia autorizzerà tale rimpatrio solo se tale consenso sarà stato ottenuto.

(2) Il consenso del Governo della Repubblica Federale di Germania è richiesto anche per le richieste al Governo della Repubblica di Croazia per il trasferimento dei caduti tedeschi in paesi terzi.

(3) Tutti i costi e le tasse per il disinterramento e il trasferimento dei caduti tedeschi all'estero sono a carico dei richiedenti.

(4) Rappresentanti delle autorità di entrambe le Parti contraenti possono essere presenti al disinterramento dei morti di guerra tedeschi per il rimpatrio.

Articolo 6

(1) Il Governo della Repubblica Federale di Germania incarica il "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V." (di seguito denominato "VOLKSBUND") della realizzazione tecnica dei compiti nella Repubblica di Croazia che derivano per la parte tedesca dal presente Accordo.

(2) Il Governo della Repubblica di Croazia incaricherà la "Commissione per la determinazione delle vittime di guerra e del dopoguerra" della realizzazione tecnica dei compiti basati sul presente Accordo.

(3) Nel caso in cui il Governo della Repubblica federale di Germania o il Governo della Repubblica di Croazia desiderino incaricare un'altra organizzazione, le Parti contraenti si accorderanno.

Articolo 7

(1) Il Governo della Repubblica di Croazia fornirà al VOLKSBUND tutta l'assistenza possibile, in particolare l'accesso ai documenti sulle tombe di guerra tedesche e sui soldati tedeschi deceduti, disponibili ora o in futuro presso tutte le autorità e altre istituzioni.

(2) Il VOLKSBUND può inviare rappresentanti, esperti e dirigenti nella Repubblica di Croazia per svolgere i propri compiti.

Articolo 8

(1) In linea di principio, il VOLKSBUND utilizzerà imprese e manodopera locali e materiali locali per l'esecuzione dei lavori di costruzione derivanti dall'attuazione del presente Accordo, in conformità alle consuete condizioni di libera concorrenza (pubblica).

(2) VOLKSBUND può anche importare e riesportare dalla Repubblica Federale di Germania o da un altro Stato membro dell'Unione Europea le attrezzature, i mezzi di trasporto, i materiali e gli accessori necessari per l'esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo.

(3) Per lo sdoganamento di tali merci si applicano le seguenti disposizioni:

(a) le attrezzature e i mezzi di trasporto importati temporaneamente sono sdoganati con una vidimazione all'importazione/esportazione al momento dell'ingresso nella Repubblica di Croazia, a condizione che tali attrezzature e mezzi di trasporto siano riesportati al termine dei lavori;

b) i materiali e gli accessori destinati alla costruzione, alla decorazione o alla manutenzione di tombe, monumenti funebri o cimiteri sono esenti da dazi doganali e altri dazi all'importazione se vengono presentati alle autorità doganali in aggiunta alla regolare dichiarazione di importazione: - un elenco dettagliato delle merci importate, - una dichiarazione d'impegno firmata da una persona debitamente autorizzata contenente l'assicurazione vincolante che tali merci saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

Articolo 9

(1) La cessione delle aree adibite a cimiteri di guerra tedeschi, concordata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, autorizza il VOLKSBUND a eseguire direttamente, nell'ambito delle pertinenti disposizioni di legge croate, tutti i lavori di preparazione e abbellimento dei cimiteri di guerra, nonché la costruzione di strade di accesso adeguate, sale ricreative e altre strutture per i visitatori.

(2) Il VOLKSBUND garantisce che durante i lavori di costruzione vengano rispettati tutti i requisiti igienici e sanitari previsti dalla legge croata. Si attiene alle disposizioni legali e amministrative in materia di regolamenti cimiteriali.

Articolo 10

Il presente Accordo entra in vigore un mese dopo la data in cui le Parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'adempimento delle condizioni nazionali necessarie per la sua entrata in vigore. La data di entrata in vigore coincide con la data di ricevimento dell'ultima notifica.

Fatto a Zagabria il 9 dicembre 1996 in due originali, ciascuno in lingua tedesca e croata, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica federale di Germania Volker Haak

Per il Governo della Repubblica di Croazia Krtalic