Italia - Accordo sulle tombe di guerra

Accordo tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana sui cimiteri di guerra

La Repubblica Federale di Germania, da un lato, e la Repubblica Italiana, dall'altro, desiderando deporre i caduti di guerra italiani che riposano sul territorio della Repubblica Federale di Germania e i caduti di guerra tedeschi che riposano sul territorio della Repubblica Italiana in cimiteri da ampliare definitivamente e desiderando assicurare che le tombe dei caduti di guerra italiani sul territorio della Repubblica Federale di Germania e dei caduti di guerra tedeschi sul territorio della Repubblica Italiana siano curate in modo dignitoso, hanno deciso di concludere il seguente accordo:

I. Le tombe di guerra tedesche nella Repubblica italiana

Articolo 1

Per caduti di guerra tedeschi ai sensi del presente Accordo si intendono i membri delle Forze Armate tedesche o persone di status equivalente, nonché le persone di nazionalità tedesca decedute a seguito di eventi bellici.

Articolo 2

I caduti tedeschi della Seconda guerra mondiale sepolti in Italia saranno riuniti in Italia in appositi cimiteri o luoghi d'onore in località da concordare. Ove opportuno e possibile, potranno essere riuniti negli stessi luoghi anche i caduti della Prima Guerra Mondiale e, allo stesso modo, i caduti della Seconda Guerra Mondiale potranno essere riuniti nei cimiteri o luoghi d'onore della Prima Guerra Mondiale.

Articolo 3

I terreni necessari saranno scelti di comune accordo tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo italiano, tenendo conto della necessità di non utilizzare a tale scopo siti che servano allo sviluppo urbano, che abbiano un notevole valore agricolo o che presentino un particolare interesse archeologico, artistico o agricolo.

I cimiteri e i luoghi d'onore saranno costruiti secondo i progetti approvati dal Governo italiano. La decisione se il sito debba assumere la forma di cimitero o di luogo d'onore sarà presa di comune accordo tra le due parti. L'area destinata al cimitero non deve superare i 4 metri quadrati per ogni persona deceduta.

Articolo 4

L'esumazione e il trasferimento dei caduti tedeschi e la sistemazione dei cimiteri e dei luoghi d'onore tedeschi saranno effettuati dal Governo della Repubblica Federale di Germania a proprie spese e d'intesa con il Governo italiano nel più breve tempo possibile.

Articolo 5

Il Governo italiano si impegna a concedere alla Repubblica Federale di Germania l'uso gratuito del terreno sul quale saranno eretti i cimiteri o i luoghi d'onore tedeschi a questo scopo specifico e per tutto il periodo in cui tale terreno sarà utilizzato a questo scopo. Il Governo italiano garantirà la protezione dei cimiteri e dei luoghi d'onore e il diritto di riposo permanente dei caduti tedeschi che vi sono sepolti.

Qualora il Governo italiano ritenga necessario cambiare la destinazione d'uso di un terreno cimiteriale per un urgente interesse pubblico, metterà a disposizione un altro terreno idoneo per lo stesso scopo e provvederà a proprie spese alla risepoltura dei morti e all'analoga decorazione del nuovo cimitero. La scelta del nuovo lotto di terreno, la realizzazione delle inumazioni e la progettazione del nuovo cimitero saranno effettuate in accordo con il Governo della Repubblica Federale di Germania.

Articolo 6

Per la cura di ogni cimitero o luogo d'onore tedesco in Italia sarà impiegato un custode, retribuito dal Governo italiano; la nomina, la sostituzione e il pagamento dei custodi avverranno di comune accordo. Il Governo italiano riconosce il diritto del Governo della Repubblica Federale di Germania di assicurare, a proprie spese, la manutenzione e la cura dei cimiteri e dei luoghi d'onore tedeschi in Italia e di impiegare personale tedesco a tale scopo.

Articolo 7

Il Governo della Repubblica Federale di Germania può importare in Italia, in esenzione da dazi doganali e da oneri, i materiali (compresi i marmi, le pietre grezze e tagliate), gli attrezzi (compresi i dispositivi meccanici come le falciatrici e altri) e le opere d'arte necessari per la disumazione e la reinterrazione dei defunti e per l'ampliamento definitivo e la manutenzione dei cimiteri tedeschi. Il Governo italiano concederà corrispondenti concessioni per l'importazione di alberi, piante, semi e bulbi utilizzati per la cura e la decorazione dei cimiteri tedeschi. Le norme fitosanitarie che regolano tali importazioni devono essere rispettate.

Le esenzioni previste dal presente articolo sono concesse su richiesta del Governo della Repubblica Federale di Germania. La richiesta deve essere presentata per via diplomatica.

Articolo 8

Su richiesta del Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo italiano autorizzerà l'esumazione e il trasferimento di caduti tedeschi dall'Italia alla Repubblica Federale di Germania; in questo caso, saranno osservate le disposizioni legali in vigore in entrambi i Paesi in materia di trasferimento di cadaveri. L'esumazione potrà avvenire solo in presenza di un rappresentante autorizzato dell'autorità italiana competente, che redigerà un verbale dell'esumazione.

Articolo 9

Nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno di ogni anno finanziario, il Governo italiano concederà uno sconto del 40% sul costo del viaggio sulle ferrovie italiane (F.F.S.S.) per un viaggio di andata e ritorno all'anno ai parenti prossimi (genitori, vedove - anche se risposate - figli, fratelli e sorelle) dei caduti tedeschi per visitare le tombe di guerra nella Repubblica italiana. I dettagli delle agevolazioni previste dal presente articolo saranno concordati direttamente tra le amministrazioni ferroviarie competenti. Le riduzioni hanno effetto dalla data di pubblicazione in Italia delle relative disposizioni di attuazione.

Articolo 10

Il Governo italiano provvederà a trasmettere al Governo della Repubblica federale di Germania tutti i documenti in suo possesso relativi ai caduti e ai cimiteri di guerra tedeschi in Italia.

Articolo 11

Il Governo italiano accetta che il Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. assuma, a nome del Governo della Repubblica Federale di Germania, l'attuazione dei compiti derivanti dal presente Accordo. Il Governo italiano concederà a questa organizzazione ogni possibile agevolazione. Il Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. potrà inviare in Italia personale specializzato per l'espletamento dei suoi compiti e allestire i necessari locali di lavoro. La nomina dei rappresentanti e del personale di questa organizzazione che svolgono le loro attività in Italia è soggetta all'approvazione del Governo italiano.

Articolo 12

I dettagli dell'attuazione del presente Accordo saranno regolati direttamente tra l'organizzazione tedesca di cui all'articolo 11 e le autorità italiane competenti.

II Tombe di guerra italiane nella Repubblica federale di Germania

Articolo 13

Sono considerati morti di guerra italiani ai sensi del presente Accordo i militari o i civili italiani deceduti per qualsiasi motivo in relazione agli eventi bellici.

Articolo 14

I caduti italiani della seconda guerra mondiale sepolti nella Repubblica federale di Germania saranno collocati in appositi cimiteri o luoghi d'onore nella Repubblica federale di Germania in località da concordare.

Nella misura in cui sia opportuno e possibile, anche i caduti della prima guerra mondiale potranno essere riuniti negli stessi luoghi e, allo stesso modo, i caduti della seconda guerra mondiale potranno essere riuniti nei cimiteri o luoghi d'onore della prima guerra mondiale.

Nei casi in cui non sia possibile esumare e identificare i morti di guerra italiani sepolti in tombe collettive con i morti di altre nazioni, la Repubblica Federale di Germania assicurerà che questi siti siano riportati in condizioni dignitose e mantenuti in modo permanente.

Articolo 15

Gli appezzamenti di terreno necessari saranno scelti d'intesa tra il Governo italiano e il Governo della Repubblica federale di Germania, tenendo conto della necessità di evitare di utilizzare a tale scopo siti che servano allo sviluppo urbano, che abbiano un notevole valore agricolo o che presentino un particolare interesse archeologico, artistico o agricolo.

I cimiteri e i luoghi d'onore saranno costruiti secondo i progetti approvati dal Governo della Repubblica Federale di Germania e dal Governo italiano.

La decisione se il sito debba assumere la forma di cimitero o di luogo d'onore sarà presa di comune accordo tra le due parti.

L'area destinata al cimitero non deve superare i 4 metri quadrati per ogni persona deceduta.

Articolo 16

L'esumazione e il trasferimento dei caduti italiani e la sistemazione dei cimiteri e dei luoghi d'onore italiani saranno effettuati dal Governo italiano a proprie spese e d'intesa con il Governo della Repubblica Federale di Germania nel più breve tempo possibile.

Articolo 17

La Repubblica Federale di Germania si impegna a concedere al Governo italiano l'uso gratuito del terreno sul quale saranno eretti i cimiteri o i luoghi d'onore italiani per questo scopo specifico e per tutto il periodo in cui tale terreno sarà utilizzato a tale scopo. La Repubblica Federale di Germania garantirà la protezione dei cimiteri e dei luoghi d'onore e il diritto di riposo permanente dei caduti italiani che vi sono sepolti. Qualora la Repubblica Federale di Germania ritenga necessario utilizzare un terreno cimiteriale per un altro scopo nell'interesse pubblico urgente, metterà a disposizione un altro terreno idoneo per lo stesso scopo e si occuperà a proprie spese della risepoltura dei morti e dell'analoga decorazione del nuovo cimitero. La scelta del nuovo lotto di terreno, la nuova sepoltura e l'organizzazione del nuovo cimitero saranno effettuate in accordo con il Governo italiano.

Articolo 18

Per la cura di ogni cimitero italiano e di ogni luogo d'onore italiano nella Repubblica federale di Germania, un custode è assunto e pagato dalla Repubblica federale di Germania. La nomina, la sostituzione e il pagamento dei custodi avverranno di comune accordo. La Repubblica federale di Germania riconosce il diritto del Governo italiano di provvedere a proprie spese alla manutenzione e alla cura dei cimiteri e dei luoghi d'onore italiani nella Repubblica federale di Germania e di impiegare a tal fine personale italiano.

Articolo 19

Il Governo italiano può importare nella Repubblica Federale di Germania, in esenzione da dazi doganali, i materiali (compresi i marmi, le pietre grezze e tagliate), gli attrezzi (compresi i dispositivi meccanici come le falciatrici e altri) e le opere d'arte necessari per il disinterramento e il reinterramento dei defunti e per l'ampliamento definitivo e la manutenzione dei cimiteri italiani. La Repubblica Federale di Germania concederà concessioni corrispondenti per l'importazione di alberi, piante, semi e bulbi utilizzati per la manutenzione e la decorazione dei cimiteri italiani. Le norme fitosanitarie che regolano tali importazioni devono essere rispettate. Le esenzioni previste dal presente articolo sono concesse su richiesta del Governo italiano. La domanda deve essere presentata per via diplomatica.

Articolo 20

Il Governo della Repubblica Federale di Germania autorizzerà, su richiesta del Governo italiano, l'esumazione e il trasferimento di caduti italiani dalla Repubblica Federale di Germania all'Italia; in questo caso, si osserveranno le disposizioni legali in vigore in entrambi i Paesi in materia di trasferimento di salme: L'esumazione potrà avvenire solo in presenza di un rappresentante autorizzato dell'autorità tedesca competente, che redigerà un verbale dell'esumazione.

Articolo 21

Nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno di ogni anno finanziario, la Repubblica Federale di Germania concede ai parenti più prossimi (genitori, vedove - anche se risposate - figli, fratelli e sorelle) dei caduti di guerra italiani uno sconto del 40% sulle tariffe della Deutsche Bundesbahn (DB) per un viaggio di andata e ritorno all'anno per visitare le tombe di guerra nella Repubblica Federale di Germania: I dettagli delle concessioni previste dal presente articolo saranno concordati direttamente tra le amministrazioni ferroviarie competenti. Le concessioni di cui sopra entreranno in vigore contemporaneamente alle concessioni di cui all'articolo 9.

Articolo 22

Il Governo della Repubblica federale di Germania provvederà a far pervenire al Governo italiano tutti i documenti relativi ai caduti italiani e ai cimiteri di guerra nella Repubblica federale di Germania che siano ancora in suo possesso e che possano essere reperiti. In particolare, le autorità competenti del Governo federale tedesco faciliteranno l'ottenimento di informazioni dai seguenti archivi: uffici anagrafici, cimiteri, crematori e ospedali gestiti dalle autorità pubbliche; stazioni di polizia, tribunali e luoghi di detenzione, uffici del lavoro, degli alloggi e dell'economia. Nei casi giustificati dalla necessità di svolgere indagini, l'accesso ai documenti degli enti sopra citati può essere concesso previa autorizzazione delle autorità tedesche competenti. Il governo della Repubblica federale di Germania consiglierà alle imprese private di procedere di conseguenza.

Articolo 23

Il Governo della Repubblica Federale di Germania riconosce la Delegazione italiana del Commissariato Generale Onoranze Gaduti in Guerra come l'organizzazione ufficialmente incaricata di svolgere i compiti previsti dal presente Accordo nei confronti dei caduti italiani. Il Delegato è considerato appartenente all'Ambasciata d'Italia nella Repubblica Federale di Germania. Il Governo della Repubblica Federale di Germania concederà tutte le agevolazioni possibili alla suddetta organizzazione. Tale organizzazione potrà avvalersi di esperti italiani per l'espletamento dei suoi compiti e predisporre i necessari locali di lavoro.

Articolo 24

I dettagli dell'attuazione del presente Accordo saranno regolati direttamente tra la delegazione italiana di cui all'articolo 23 e le autorità competenti della Repubblica federale di Germania.

III Disposizioni finali

Articolo 25

Il presente Accordo si applica anche al Land di Berlino, salvo dichiarazione contraria del Governo della Repubblica Federale di Germania al Governo italiano entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 26

Le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 27

L'Accordo è soggetto a ratifica ed entra in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica a Roma. Gli articoli 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 23, 24 e 26 si applicano a partire dalla data della firma dell'Accordo.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli:

FATTO a Bonn, il 22 dicembre 1955, in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA Firmato. Walter Hallstein Per la REPUBBLICA ITALIANA Firmato. Grazzi