Il Governo della Repubblica Federale di Germania, da un lato, e il Governo della Repubblica Francese, dall'altro, desiderosi di stabilire una soluzione definitiva per le tombe di guerra tedesche delle guerre 1914/18 e 1939/45 situate sul territorio francese, e cercando di assicurare la conservazione e la cura di queste tombe in modo dignitoso, hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
Ai fini del presente Accordo, sono considerati a) morti di guerra tedeschi: i membri delle forze armate tedesche, le persone ad esse assimilate, le persone di nazionalità tedesca decedute in relazione agli eventi bellici del 1914/18 e del 1939/45 e che, per quanto riguarda quest'ultimo gruppo e l'ultima guerra, erano sotto la protezione della Convenzione di Ginevra del 1929 al momento della loro morte; b) tombe di guerra tedesche: le tombe dei morti di guerra tedeschi situate sul territorio francese; c) cimiteri di guerra tedeschi: i cimiteri o le parti di cimiteri contenenti esclusivamente tombe di guerra tedesche e situati su terreni appartenenti allo Stato francese; parti d'onore tedesche: le parti di cimiteri comunali appositamente riservate alle tombe di guerra tedesche.
Articolo 2
Il Governo della Repubblica francese assicura la protezione delle tombe di guerra tedesche e il diritto permanente di riposo dei morti tedeschi e si sforza di mantenere i dintorni delle tombe di guerra tedesche liberi da ogni installazione incompatibile con la dignità di questi siti. Il Governo della Repubblica Federale di Germania avrà il diritto di mantenere e decorare, a proprie spese, le tombe di guerra tedesche nei cimiteri di guerra tedeschi e le parti d'onore sul territorio francese. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, il Governo della Repubblica francese sarà esonerato da tutti gli obblighi finanziari per la manutenzione e la decorazione delle tombe di guerra tedesche, nella misura in cui tali obblighi siano esistiti fino ad oggi. Tuttavia, esso continuerà ad essere responsabile della manutenzione e della decorazione delle tombe di guerra tedesche al di fuori dei cimiteri di guerra tedeschi e delle parti d'onore.
Articolo 3
Il Governo della Repubblica francese consentirà al Governo della Repubblica federale di Germania di disporre liberamente, gratuitamente e in perpetuo, dei terreni destinati ai cimiteri di guerra tedeschi. Tuttavia, questi siti rimarranno di proprietà dello Stato francese e ogni successiva modifica dei loro confini ritenuta necessaria sarà regolata da un accordo diretto tra le due Parti o gli organismi da esse designati. Se, di comune accordo tra le Parti, la totalità o una parte di un sito non è più utilizzata per gli scopi summenzionati, tale modifica comporterà la perdita del diritto di utilizzo da parte della Repubblica Federale di Germania.
Articolo 4
Nel caso in cui un terreno su cui si trovano tombe di guerra tedesche dovesse essere destinato ad un altro uso per impellenti motivi pubblici, il Governo della Repubblica francese metterà a disposizione del Governo della Repubblica federale di Germania un altro terreno idoneo e si farà carico delle spese per il nuovo seppellimento dei morti e per la preparazione delle nuove tombe. La scelta del nuovo sito, la sua preparazione e la nuova sepoltura saranno effettuate di comune accordo.
Articolo 5
Il Governo della Repubblica francese autorizzerà il Governo della Repubblica federale di Germania a reinterrare le tombe dei caduti tedeschi che quest'ultimo riterrà necessarie, senza spese per il primo e secondo un piano che gli sarà sottoposto per approvazione preventiva. Per ogni nuova sepoltura sarà redatto un protocollo contenente i dettagli della vecchia e della nuova ubicazione della tomba, i dati personali, l'iscrizione del contrassegno di identificazione o altri dettagli precisi di identificazione. Una copia di questo verbale viene inviata al Governo della Repubblica francese.
Articolo 6
Il disinterramento e il trasferimento dei caduti tedeschi nel territorio della Repubblica Federale di Germania sono subordinati all'autorizzazione preventiva del Governo della Repubblica Federale di Germania. Il Governo della Repubblica francese autorizzerà tali trasferimenti solo dietro presentazione del presente consenso e su richiesta del Governo della Repubblica federale di Germania. Tutti i costi e le tasse per il disinterramento e il rimpatrio sono a carico del richiedente. Il disinterramento sarà effettuato in presenza di rappresentanti delle autorità francesi, che redigeranno un protocollo. Le domande di trasferimento di caduti tedeschi in altri Paesi saranno trasmesse dal Governo della Repubblica francese al Governo della Repubblica federale di Germania prima che quest'ultimo dia il suo consenso, al fine di stabilire l'identità del defunto da disincantare.
Articolo 7
Il Governo della Repubblica federale di Germania rimborserà al Governo della Repubblica francese le spese di manutenzione delle tombe dei soldati tedeschi attualmente sepolti nei luoghi d'onore tedeschi.
Articolo 8
Il Governo della Repubblica francese accetta che il Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (di seguito denominato Volksbund) si assuma l'attuazione tecnica dei compiti derivanti dal presente Accordo per conto del Governo della Repubblica federale di Germania. Il Governo della Repubblica francese concederà a questa organizzazione tutte le agevolazioni possibili, in particolare l'accesso ai registri delle tombe di guerra tedesche conservati dal Ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, e il Volksbund potrà inviare o assumere rappresentanti, specialisti e altro personale sul territorio francese e allestire i locali di lavoro necessari per svolgere questi compiti. I nomi delle persone di cui al paragrafo precedente saranno comunicati al Governo francese, che si riserva il diritto di rifiutare, prima della loro assegnazione. Il Governo della Repubblica francese assiste la Lega nel reclutamento della manodopera necessaria.
Articolo 9
Il Volksbund può importare dalla Repubblica Federale di Germania o da qualsiasi altro Paese membro della Comunità Economica Europea attrezzature, mezzi di trasporto, materiali e accessori originari di questi Paesi o in libera circolazione all'interno della Comunità, necessari per l'esecuzione di tutti i lavori previsti dal presente Accordo. Il trattamento doganale di queste merci è il seguente: le attrezzature e i mezzi di trasporto importati temporaneamente sono sdoganati all'importazione in Francia su un titolo di ammissione temporanea senza prestazione di garanzia; il titolo di ammissione temporanea è valido per due anni e può essere rinnovato. Questi certificati di utilizzo sono appurati riesportando le attrezzature e i mezzi di trasporto in questione sotto controllo doganale. I materiali e gli accessori destinati alla costruzione, alla decorazione o alla manutenzione di tombe, mausolei o cimiteri rimangono esenti da dazi all'importazione se vengono presentati alle autorità doganali per la regolare dichiarazione d'importazione:- un elenco preciso delle merci importate,- una dichiarazione d'impegno firmata da una persona debitamente autorizzata che tali merci saranno utilizzate solo per gli scopi previsti dal presente accordo. Le merci non utilizzate nel modo sopra descritto devono essere riesportate o possono essere eccezionalmente soggette a dazi all'importazione. Il Governo della Repubblica francese prenderà in considerazione qualsiasi richiesta di ulteriori agevolazioni in campo fiscale che possa essere concessa.
Articolo 10
La cessione gratuita dei terreni di cui all'articolo 3 autorizza il Volksbund a realizzare direttamente, nel quadro della legislazione francese in materia, tutti i lavori di decorazione e abbellimento dei cimiteri di guerra tedeschi, nonché la costruzione di adeguate strade di accesso. Questi lavori sono esenti da ogni tassa e da ogni altro onere. L'esecuzione di tali lavori sulle parti d'onore tedesche sarà soggetta all'approvazione preventiva del Ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre francese, mentre il Volksbund si assicurerà che le buone condizioni sanitarie siano garantite da strutture adeguate e si conformerà alle disposizioni legali e amministrative francesi in materia di regolamenti cimiteriali.
Articolo 11
Il personale francese in servizio al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo continuerà ad essere responsabile della sorveglianza e della cura dei cimiteri di guerra tedeschi, conformemente agli statuti applicabili a tale personale e alle raccomandazioni del Volksbund. Il Governo della Repubblica Federale di Germania rimborserà ogni anno al Governo francese le spese sostenute per il mantenimento di questo personale. Il governo della Repubblica francese informerà ogni anno il governo della Repubblica federale di Germania dell'importo di tali costi, fornendo, su richiesta, informazioni dettagliate. Se necessario, le autorità francesi esamineranno, in accordo con il Volksbund, la possibilità di ridurre tali costi.
Articolo 12
Il Governo della Repubblica francese concederà ai parenti prossimi (genitori, vedove - anche se risposate -, figli, fratelli e sorelle) dei caduti tedeschi che visitano le tombe di guerra in territorio francese una riduzione del 50% del prezzo del biglietto per il viaggio di andata e di ritorno sulle ferrovie francesi una volta all'anno nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno. Su richiesta del Volksbund, le autorità francesi competenti esamineranno se questo numero possa essere aumentato. I dettagli di queste concessioni saranno concordati direttamente tra le amministrazioni ferroviarie competenti.
Articolo 13
I dettagli dell'attuazione tecnica del presente Accordo saranno definiti direttamente tra il Volksbund e le autorità francesi competenti.
Articolo 14
Il presente Accordo si applica anche al Land di Berlino, a meno che il Governo della Repubblica Federale di Germania non faccia una dichiarazione contraria al Governo della Repubblica Francese entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.
Articolo 15
La manutenzione e la cura delle tombe di guerra tedesche della guerra del 1870/71 sul territorio francese saranno regolate da uno scambio di note tra il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo della Repubblica francese.
Articolo 16
Tutti gli accordi precedenti relativi alle tombe di guerra tedesche in Francia cesseranno di essere in vigore e saranno sostituiti dal presente Accordo, che entrerà in vigore al momento della sua firma.
Fatto a Parigi, il 19 luglio 1966, in duplice esemplare, in lingua francese e tedesca, entrambi i testi fanno ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica francese
Per il Governo della Repubblica federale di Germania