Estonia - Accordo sulle tombe di guerra

Accordo tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica di Estonia sui cimiteri di guerra tedeschi nella Repubblica di Estonia Supplemento (settembre 2022) Mentre l'art. 7 (2) del KGA indicava originariamente l'Ufficio statale per la protezione dei monumenti come organismo di coordinamento, nell'agosto 2022 è stato designato il Ministero della Difesa estone. Con la nota verbale allegata, il VM delega ora la responsabilità al Museo della Guerra Estone - Museo Generale Laidoner.

Responsabilità per l'accordo sui cimiteri di guerra DEU-EST (PDF)

Il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica di Estonia, desiderosi di stabilire una soluzione definitiva per le tombe di guerra tedesche situate sul territorio della Repubblica di Estonia, cercando di garantire la conservazione e la cura di queste tombe in modo dignitoso e in conformità con le disposizioni del diritto umanitario internazionale applicabile, in attuazione del paragrafo 13 della Dichiarazione congiunta del 29 aprile 1993 sui fondamenti delle relazioni tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica di Estonia, hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente Accordo, i termini: a) "morti di guerra tedeschi" indicano: - i membri delle forze armate tedesche, - le persone equiparate a tali sensi dalla legge tedesca, - altre persone di nazionalità tedesca decedute in relazione agli eventi della Guerra del 1914/1918 o della Guerra del 1939/1945 o dopo la loro deportazione; b) "tombe di guerra tedesche" indicano: le tombe dei caduti di guerra tedeschi situate nel territorio della Repubblica di Estonia; c) "cimiteri di guerra tedeschi": i cimiteri o le parti di cimiteri ancora esistenti, localizzabili o da istituire nel territorio della Repubblica di Estonia, dove sono sepolti i caduti di guerra tedeschi. Articolo 2 (1) Il Governo della Repubblica di Estonia garantirà la protezione delle tombe di guerra tedesche e il diritto permanente di riposo per i caduti tedeschi sul suo territorio e manterrà i dintorni delle tombe di guerra tedesche liberi da tutte le installazioni incompatibili con la dignità di questi siti. (2) Il Governo della Repubblica federale di Germania è autorizzato a preparare e mantenere a proprie spese le tombe di guerra tedesche e i cimiteri di guerra tedeschi nella Repubblica di Estonia. Articolo 3 (1) Il Governo della Repubblica di Estonia lascerà, a titolo gratuito e per un periodo di tempo illimitato, le aree adibite a cimiteri di guerra tedeschi come luoghi di riposo permanente per i caduti tedeschi. (2) Il presente Accordo non pregiudica i diritti di proprietà. Qualsiasi modifica ritenuta necessaria ai confini delle aree adibite a cimiteri di guerra tedeschi sarà chiarita di comune accordo tra le Parti contraenti o gli organismi da esse designati. Se, di comune accordo tra le Parti contraenti, un sito non viene più utilizzato, in tutto o in parte, per la sua destinazione, tale modifica comporterà la perdita del diritto di utilizzarlo per il Governo della Repubblica federale di Germania. (3) Qualora un sito di cui al paragrafo 1 debba essere destinato a un altro uso per motivi pubblici impellenti, il Governo della Repubblica di Estonia metterà a disposizione del Governo della Repubblica federale di Germania un altro sito idoneo e sosterrà i costi per la nuova sepoltura dei defunti e per la preparazione delle nuove tombe. La scelta del nuovo sito, la sua preparazione e la nuova sepoltura saranno effettuate di comune accordo. Articolo 4 (1) Il Governo della Repubblica di Estonia autorizzerà il Governo della Repubblica Federale di Germania, senza sostenere alcun costo e dopo aver ricevuto un piano per l'approvazione preventiva, a riunire le tombe dei caduti di guerra tedeschi di cui il Governo della Repubblica Federale di Germania ritiene necessaria la nuova sepoltura. La sepoltura dei caduti tedeschi sarà effettuata da forze designate dalla parte tedesca. (2) La parte tedesca redigerà un registro di ogni risepoltura di un caduto di guerra tedesco, indicando la vecchia e la nuova ubicazione della tomba, i dati personali, l'iscrizione del contrassegno o altri elementi di identificazione. Tale registro sarà messo a disposizione della parte estone. (3) Se si può dimostrare che gli ex cimiteri di guerra tedeschi in territorio estone sono stati nel frattempo abbandonati a causa di cambiamenti infrastrutturali e che i morti tedeschi ivi sepolti non possono più essere recuperati, il Governo della Repubblica di Estonia, su richiesta della parte tedesca, autorizzerà l'erezione di monumenti commemorativi in forma semplice e dignitosa in questi ex siti. Il Governo della Repubblica di Estonia metterà a disposizione un terreno adatto a tale scopo. (4) Nella misura in cui una sepoltura temporanea di caduti tedeschi trovati in territorio estone sia necessaria per consentire una sepoltura definitiva in un cimitero di guerra tedesco, il Governo della Repubblica di Estonia prenderà disposizioni per una sepoltura temporanea adeguata e dignitosa e per la demarcazione delle tombe. Articolo 5 Se i cimiteri di guerra tedeschi contengono tombe di caduti di altri Stati oltre a tombe di guerra tedesche, questo fatto sarà tenuto in debito conto nelle decisioni sulla conservazione e la cura di queste tombe. Articolo 6 (1) Il trasferimento di caduti tedeschi dal territorio della Repubblica di Estonia alla Repubblica Federale di Germania richiederà il consenso preventivo del Governo della Repubblica Federale di Germania. Il Governo della Repubblica di Estonia autorizzerà tale trasferimento solo se tale consenso sarà stato ottenuto. (2) Il consenso del Governo della Repubblica Federale di Germania sarà richiesto anche per le richieste al Governo della Repubblica di Estonia per il trasferimento dei caduti tedeschi in paesi terzi. (3) Tutti i costi e le tasse per il disinterramento e il trasferimento dei caduti tedeschi all'estero sono a carico dei richiedenti. (4) Rappresentanti delle autorità di entrambe le Parti contraenti possono essere presenti al disinterramento dei morti di guerra tedeschi per il rimpatrio. Articolo 7 (1) Il Governo della Repubblica Federale di Germania incaricherà il "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V." (in seguito denominato "VOLKSBUND") della realizzazione tecnica dei compiti nella Repubblica di Estonia derivanti per la parte tedesca dal presente Accordo. (2) Il Governo della Repubblica di Estonia affiderà alla Commissione statale per la protezione dei monumenti il coordinamento dei compiti derivanti dal presente Accordo per la parte estone. (3) Nel caso in cui una delle Parti contraenti desideri incaricare un'altra organizzazione, si dovrà raggiungere un accordo tra le Parti contraenti. Articolo 8 (1) Il Governo della Repubblica di Estonia fornirà al VOLKSBUND tutta l'assistenza possibile, in particolare l'accesso ai documenti sulle tombe di guerra tedesche e sui soldati tedeschi deceduti, disponibili ora o in futuro presso tutte le autorità e altre istituzioni. Gli altri accordi e intese rimangono inalterati. (2) Il VOLKSBUND può inviare rappresentanti, esperti e altro personale nella Repubblica di Estonia per svolgere i compiti derivanti dal presente Accordo, nel rispetto delle norme sui visti in vigore al momento. Articolo 9 (1) Nell'esecuzione dei lavori derivanti dall'attuazione del presente Accordo, VOLKSBUND si avvarrà di manodopera e materiale locale, nel rispetto delle consuete condizioni di libera concorrenza. (2) VOLKSBUND può anche importare nella Repubblica di Estonia e riesportare dalla Repubblica Federale di Germania o da un altro Stato membro dell'Unione Europea le attrezzature, i mezzi di trasporto, i materiali e gli accessori necessari per l'esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo. Tali merci restano esenti da dazi all'importazione. (3) Per lo sdoganamento di tali merci si applicano le seguenti disposizioni: a) le attrezzature e i mezzi di trasporto sono sdoganati all'importazione per l'importazione temporanea o come effetti personali di viaggio; b) i materiali e gli accessori per la costruzione, la decorazione o la manutenzione di tombe, monumenti funebri o cimiteri sono accompagnati dalla regolare dichiarazione di importazione: - un elenco dettagliato delle merci importate, - una dichiarazione firmata da una persona debitamente autorizzata che garantisca in modo vincolante che tali merci saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo. Articolo 10 (1) La cessione delle aree adibite a cimiteri di guerra tedeschi, concordata ai sensi dell'articolo 3 (1), autorizza il VOLKSBUND a eseguire direttamente, nell'ambito della legislazione estone pertinente, tutti i lavori di preparazione e abbellimento dei cimiteri di guerra, nonché la costruzione di strade di accesso adeguate, sale ricreative e altre strutture per i visitatori. (2) Il VOLKSBUND garantisce che durante i lavori di costruzione vengano rispettati tutti i requisiti cimiteriali, igienici e sanitari previsti dalla legislazione estone. Articolo 11 Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui le Parti contraenti si saranno notificate l'adempimento delle condizioni nazionali necessarie per la sua entrata in vigore. Fatto a Tallinn il 12 ottobre 1995 in due originali, ciascuno in lingua tedesca ed estone, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica federale di Germania: Henning v. Wistinghausen Per il Governo della Repubblica di Estonia: Sinijärv