Danimarca - Accordo sulle tombe di guerra
Accordo tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo del Regno di Danimarca sulle tombe di guerra tedesche della Seconda Guerra Mondiale in Danimarca.
Il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo del Regno di Danimarca, nel comune desiderio di trovare una soluzione definitiva al problema delle tombe di guerra tedesche in Danimarca, hanno concordato quanto segue:
Articolo 1Per morti di guerra tedeschi ai sensi del presente Accordo si intendono i membri delle Forze Armate tedesche o le persone equiparate, nonché altre persone di nazionalità tedesca, decedute in relazione agli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale. Se si tratta di morti di guerra le cui tombe sono rivendicate da un altro Stato, al quale i morti appartenevano in precedenza, essi non rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo.
Articolo 2I morti di guerra tedeschi sepolti in Danimarca saranno riuniti, ai fini di una migliore sorveglianza e cura delle loro tombe, in cimiteri da concordare dove tali tombe sono situate. La scelta dei cimiteri da prendere in considerazione a tal fine sarà effettuata in accordo con il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo del Regno di Danimarca. L'esumazione e il rimpatrio dei caduti tedeschi saranno effettuati dal Governo della Repubblica Federale di Germania a proprie spese. Il Governo del Regno di Danimarca sosterrà questo lavoro per quanto possibile.
Articolo 3In base alla legge danese, il diritto al riposo sussiste per un periodo di almeno vent'anni. Il Governo del Regno di Danimarca si impegna a chiedere alle autorità locali competenti di concedere al Governo della Repubblica Federale di Germania l'uso del terreno occupato dalle tombe di guerra tedesche per un periodo di sessant'anni con la possibilità di ulteriori estensioni. Il Governo del Regno di Danimarca esprimerà a tali autorità l'auspicio che tali cessioni avvengano senza alcun costo per la Repubblica Federale di Germania.
Articolo 4I cimiteri di guerra tedeschi saranno sistemati dal Governo della Repubblica Federale di Germania a proprie spese in accordo con il Governo del Regno di Danimarca. La decorazione sarà effettuata in consultazione con le autorità danesi competenti per ogni singolo caso. Non sarà possibile per i parenti progettare le tombe individualmente. È necessario che la decorazione delle tombe sia effettuata tenendo conto delle condizioni locali, in modo da non alterare il carattere generale dei cimiteri interessati.
Articolo 5Il Governo del Regno di Danimarca fornirà le informazioni necessarie sulla base dei documenti in suo possesso riguardanti i caduti e le tombe di guerra tedesche e assisterà il Governo della Repubblica Federale di Germania nella registrazione delle tombe di guerra tedesche e nell'identificazione dei morti.
Articolo 6Il Governo del Regno di Danimarca accetta che il Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. assuma, a nome del Governo della Repubblica Federale di Germania, la realizzazione tecnica dei compiti derivanti dal presente Accordo. Il Governo del Regno di Danimarca concederà a questa organizzazione ogni possibile agevolazione. Il Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. potrà inviare in Danimarca personale specializzato per svolgere i suoi compiti e allestire i locali di lavoro necessari. Il rappresentante del Ministero danese degli Affari ecclesiastici per le tombe di guerra straniere sosterrà la Commissione tedesca per le tombe di guerra nello svolgimento dei suoi compiti. Ogni tumulazione deve essere preventivamente autorizzata dal Commissario, che deve essere informato dalla Commissione per i cimiteri di guerra della data della tumulazione in modo da poter essere presente. Tutte le questioni che possono sorgere a questo proposito possono essere sottoposte al Ministero danese degli Affari ecclesiastici, che prenderà la decisione finale.
Articolo 7Il Governo della Repubblica Federale di Germania può importare in Danimarca da qualsiasi Paese, in esenzione da dazi e oneri, materiali, attrezzature, strumenti e opere d'arte necessari per il disinterramento e il reinterramento dei morti e per la decorazione finale dei cimiteri di guerra tedeschi. Le esenzioni previste dal presente articolo saranno concesse su richiesta della Commissione per i cimiteri di guerra tedeschi. Il Governo del Regno di Danimarca esenterà il Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. da tutte le imposte, tasse e altri oneri nella misura in cui questi siano sostenuti nell'adempimento dei compiti derivanti dal presente Accordo.
Articolo 8Il Governo della Repubblica Federale di Germania è autorizzato a garantire la manutenzione e la cura dignitosa delle tombe di guerra definitive tedesche. Il Governo del Regno di Danimarca continuerà a garantire l'esistenza e la manutenzione delle tombe di guerra tedesche in Danimarca fino al completamento delle strutture.
Articolo 9Il Governo del Regno di Danimarca autorizzerà l'esumazione e il trasferimento dei caduti tedeschi dalla Danimarca alla Germania solo su richiesta o con il consenso del Governo della Repubblica Federale di Germania. In caso di rimpatrio, saranno osservate le disposizioni legali in vigore nella Repubblica Federale di Germania e in Danimarca relative al trasporto di cadaveri. Tutte le spese di esumazione e rimpatrio sono a carico del richiedente. Le richieste di trasferimento di cadaveri di guerra da cimiteri di guerra tedeschi ad altri Paesi saranno presentate dal Governo del Regno di Danimarca al Governo della Repubblica Federale di Germania prima dell'autorizzazione, al fine di determinare l'esatta ubicazione della tomba e l'identità dei morti da esumare.
Articolo 10I morti di guerra tedeschi non sono coperti dal presente Accordo se i parenti o altri individui hanno acquisito il diritto al luogo della tomba o pagano per la sua cura.
Articolo 11I dettagli dell'attuazione tecnica del presente Accordo saranno regolati direttamente tra l'organizzazione tedesca di cui all'articolo 6 e il Ministero danese degli Affari ecclesiastici.
Articolo 12Il presente accordo si applica anche al Land di Berlino, a meno che il governo della Repubblica federale di Germania non faccia una dichiarazione contraria al governo del Regno di Danimarca entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 13Il presente Accordo entra in vigore alla data della firma. In fede di che i plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Copenaghen il 3 ottobre 1962 in duplice esemplare, ciascuno in lingua danese e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica federale di Germania Berger Per il Governo del Regno di Danimarca J.O. Krag
Supplemento: traduzione: circolare del Ministero danese degli Affari ecclesiastici sulla proroga dell'accordo sui cimiteri di guerra, 17 agosto 2022, fascicolo danese numero Kirkemin..,\, j.nr. 20216403 Circolare sull'accordo con il governo della Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra tedesche della Seconda Guerra Mondiale in Danimarca (Per i consigli e le amministrazioni delle diocesi, delle provincie e dei cimiteri) In riferimento alla circolare n. 249 del Ministero della Chiesa del 27 ottobre 1962 sull'accordo tra il governo della Repubblica Federale di Germania e il governo della Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra tedesche della Seconda Guerra Mondiale in Danimarca. Ottobre 1962 sull'accordo tra il governo della Repubblica Federale di Germania e il governo del Regno di Danimarca sulle tombe di guerra tedesche della Seconda Guerra Mondiale in Danimarca e l'articolo 3 di questo accordo, si registra quanto segue: § 1 Il diritto di disposizione della Repubblica Federale di Germania sulle tombe è prorogato per un periodo di 60 anni a partire dal 3 ottobre 2022, con la possibilità di ulteriori proroghe. § 2. La proroga avverrà a condizioni invariate.