Belgio - Accordo sulle tombe di guerra

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E IL BELGIO SULLE TOMBE DI GUERRA TEDESCHE.

Il Governo della Repubblica Federale di Germania, da un lato, e il Governo belga, dall'altro, nel tentativo di assicurare la cura delle tombe di guerra tedesche in Belgio in modo dignitoso e in considerazione delle disposizioni contenute nella dichiarazione sulle tombe dei soldati scambiata tra Germania e Belgio il 6 marzo 1926, hanno deciso di concludere il seguente accordo a tal fine:

I.CONCESSIONI DI TERRENI

Articolo 1

Il Governo belga metterà a disposizione del Governo della Repubblica Federale di Germania, a titolo gratuito, il terreno su cui si trovano attualmente le tombe di guerra tedesche delle guerre 1914-1918 e 1939-1945, comprese, se del caso, le strade di accesso. Per tombe tedesche si intendono le tombe dei membri tedeschi delle forze armate o di persone di status equivalente o di altre persone di nazionalità tedesca decedute in seguito a eventi bellici.

Articolo 2

Per quanto riguarda le salme sepolte nei cimiteri comunali, il Governo belga garantirà al Governo della Repubblica federale di Germania che le tombe saranno conservate, a meno che il Governo belga non ritenga opportuno spostarle.

Articolo 3

Le tombe al di fuori dei cimiteri comunali sono soggette all'autorità, al controllo e alla sorveglianza della polizia del Governo belga. Le tombe nei cimiteri comunali continueranno ad essere soggette alle norme generali applicabili a tali cimiteri e alla supervisione del Governo belga.

Articolo 4

In caso di chiusura di cimiteri, lo Stato belga prende possesso dei terreni lasciati liberi; se la chiusura è decisa dal Governo belga, questo, in consultazione con il Governo della Repubblica Federale di Germania, mette a disposizione altri terreni per lo stesso scopo. In questo caso, la risepoltura delle salme e l'organizzazione del nuovo cimitero saranno a carico del Governo belga, che si farà carico dei costi del trasferimento e della risepoltura delle salme in un cimitero esistente, se lo desidera. Se la tumulazione in un cimitero esistente è impossibile, il Governo belga metterà a disposizione un altro terreno per le tombe; il trasferimento delle salme e la loro tumulazione nel nuovo cimitero saranno a carico del Governo federale.

Articolo 5

Il Governo belga autorizzerà il rimpatrio delle salme dopo aver ottenuto il consenso: a) del Governo della Repubblica federale di Germania per le salme dei tedeschi; b) dei Governi degli altri Paesi per quanto riguarda i cittadini non tedeschi sepolti in tombe e cimiteri tedeschi. Nei casi di cui alla lettera b), il Governo belga consulterà il Governo della Repubblica federale di Germania prima dell'esumazione per stabilire l'esatta ubicazione della tomba e l'identità del corpo da esumare.

Articolo 6

Il Governo belga consegnerà al Governo della Repubblica federale di Germania tutti i documenti in suo possesso relativi all'identità dei caduti di guerra sepolti in tombe e cimiteri tedeschi, nonché i piani e gli inventari relativi.

Articolo 7

Il Governo belga autorizzerà le identificazioni e le ricerche di salme richieste dal Governo della Repubblica federale di Germania e, per quanto riguarda i cittadini non tedeschi, dai Governi di altri Paesi. A tal fine, concede tutte le agevolazioni amministrative, senza tuttavia contribuire ai costi di tali misure.

II. ORGANIZZAZIONE E CURA DELLE TOMBE TEDESCHE

Articolo 8

Il governo della Repubblica federale di Germania si fa carico delle spese per la decorazione e la cura di tutte le tombe tedesche in Belgio.

Articolo 9

Per facilitare il compito del Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo belga permetterà all'organizzazione tedesca "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V." di operare in Belgio. Al Volksbund saranno affidati tutti i compiti relativi alle tombe in questione: la nomina dei rappresentanti e del personale di questa organizzazione che svolge le sue attività in Belgio sarà soggetta all'accordo preventivo del Governo belga.

III. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10

Il Governo belga chiederà l'approvazione del Parlamento per le seguenti esenzioni fiscali: 1.a) I terreni e gli edifici utilizzati dalla Repubblica Federale di Germania per la decorazione, l'ornamento, la cura e la gestione dei cimiteri e delle tombe di guerra e per l'erezione e la manutenzione dei monumenti commemorativi saranno esenti dall'imposta sulla proprietà e dal relativo prelievo di crisi nazionale alle stesse condizioni delle proprietà statali belghe. b) I veicoli a motore utilizzati dal "Volksbund" esclusivamente per gli scopi di cui al punto 1 a) del presente articolo saranno esenti dall'imposta sui veicoli a motore. 2. Il Volksbund può importare o acquistare in Belgio i materiali, le forniture e i beni necessari per le proprie esigenze o per la costruzione, la decorazione e la manutenzione di cimiteri e tombe di guerra e per l'erezione e la manutenzione di monumenti commemorativi, con l'esenzione da tutte le imposte (tassa d'importazione, accisa e imposta di bollo). 3. Gode della stessa esenzione per tutte le opere e i servizi che ordina direttamente per gli stessi scopi. 4. Egli prenderà le misure necessarie per garantire che nessun bene importato o acquistato in regime di esenzione fiscale venga trasferito in Belgio senza l'autorizzazione del governo belga. 5. I veicoli a motore importati temporaneamente dall'Associazione nazionale e destinati al suo uso o all'uso dei suoi membri stranieri (non belgi) godono di un'esenzione temporanea dalle tasse di importazione e di lusso. L'applicazione delle esenzioni previste dal presente articolo sarà stabilita dalle autorità competenti in consultazione con il Volksbund. 6. In ogni caso, deve essere presentato un certificato che attesti che l'esenzione fiscale è richiesta per l'adempimento ufficiale del compito che spetta all'Associazione; tale certificato deve essere firmato e timbrato da un rappresentante dell'Associazione; le persone autorizzate a firmare il suddetto certificato, i loro modelli di firma e i modelli dei timbri utilizzati devono essere notificati alle autorità belghe competenti.

Articolo 11

I progetti per la sistemazione dei cimiteri e la risepoltura delle salme, nonché per l'erezione di monumenti, devono essere preventivamente presentati al Governo belga per ottenere le autorizzazioni previste dalla legge belga. Qualsiasi modifica o spostamento di monumenti tedeschi richiede un accordo preventivo tra i due governi. Il Governo della Repubblica Federale di Germania si riserva il diritto di eliminare i monumenti non più necessari.

Articolo 12

I dettagli relativi all'applicazione del presente accordo sono stabiliti tra l'organizzazione tedesca di cui all'articolo 9 e l'autorità belga competente.

Articolo 13

Eventuali difficoltà nell'applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 14

Il presente accordo si applica a partire dal 1° gennaio 1954. Al termine di cinque anni, potrà essere denunciato da uno degli Stati interessati con un preavviso di sei mesi per via diplomatica.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato e sigillato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1954, in duplice esemplare, in lingua francese e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: FIRMATO. Dr. Anton Pfeiffer, Sigillo: Ambasciata della Repubblica Federale di Germania PER IL BELGIO: Bruxelles Sigillo: P.H. Spaak, Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur