Desiderosi di facilitare la risepoltura dei resti mortali di tutti i soldati tedeschi morti nella Seconda Guerra Mondiale in un sito adeguatamente preparato a tale scopo e di facilitare l'eventuale rimpatrio dei resti mortali di questi soldati, hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
Il Governo della Repubblica d'Egitto autorizza il Governo della Repubblica Federale di Germania a stabilire un cimitero militare in territorio egiziano, in un sito da concordare tra i due Governi, per l'inumazione delle spoglie dei soldati tedeschi deceduti in Egitto durante la Seconda Guerra Mondiale, fatto salvo il diritto del Governo della Repubblica Federale di Germania all'eventuale rimpatrio delle spoglie dei soldati in Germania.
Il Governo della Repubblica d'Egitto trasferirà al Governo della Repubblica federale di Germania il terreno necessario per la creazione del cimitero di cui al primo paragrafo per un periodo di tempo illimitato e per un importo nominale annuo di locazione pari a 1 LE. I costi per la cura e la manutenzione di questo cimitero sono a carico del Governo della Repubblica federale di Germania.
Articolo 2
Il Governo della Repubblica federale di Germania è autorizzato a importare in Egitto, in esenzione da dazi doganali, tasse e diritti di qualsiasi tipo, tutti i materiali, gli strumenti e le opere d'arte necessari per la costruzione del suddetto cimitero.
Articolo 3
L'esumazione e il trasferimento delle salme dei soldati tedeschi dall'Egitto alla Germania richiedono il consenso del Governo della Repubblica Federale di Germania. Il Governo della Repubblica d'Egitto autorizzerà l'esumazione e il rimpatrio solo con tale consenso.
Articolo 4
Ai fini del presente Accordo, il Governo della Repubblica federale di Germania è esonerato dall'applicazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'esumazione e il rimpatrio delle salme, fatte salve le esigenze di sanità pubblica e la Convenzione internazionale sul trasporto delle salme del 10 febbraio 1937. La Repubblica federale di Germania è altresì esonerata da tutte le tasse e gli oneri normalmente dovuti per l'esumazione e il rimpatrio delle salme.
Articolo 5
Il Governo della Repubblica d'Egitto accetta che i compiti derivanti dal presente Accordo siano assunti dalla "Commissione tedesca per i cimiteri di guerra" per conto del Governo della Repubblica federale di Germania.
Il Governo della Repubblica d'Egitto sosterrà il lavoro di questa organizzazione e dei suoi rappresentanti, in particolare nella ricerca delle tombe dei soldati tedeschi caduti e nell'identificazione dei morti.
Articolo 6
Tutti i dettagli relativi all'attuazione del presente Accordo saranno definiti tra il Governo della Repubblica Federale di Germania o l'organizzazione tedesca di cui all'articolo 5 e le competenti autorità egiziane.
Articolo 7
Il presente Accordo entra in vigore a partire dal 19 luglio 1953.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari delle due Parti hanno apposto le loro firme e i loro sigilli.
FATTO al Cairo il ventidue febbraio 1956
in duplice copia in lingua araba e tedesca, i cui testi fanno ugualmente fede. Una traduzione ufficiale in inglese dell'Accordo è allegata alla presente.
firmato. B e c k e r firmato. F a w z i
Kassel, 7.6.56
Gs/Fr
Articolo 8
Il Governo della Repubblica d'Egitto garantirà la protezione delle tombe di guerra tedesche e il diritto permanente di riposo dei caduti tedeschi e si adopererà per mantenere i dintorni dei siti delle tombe di guerra tedesche (in particolare un chilometro quadrato intorno a El Alamein) liberi da tutte le installazioni incompatibili con la dignità di questi siti.
Qualora il terreno su cui si trovano le tombe di guerra tedesche dovesse essere destinato ad altro uso per impellenti motivi pubblici, il Governo della Repubblica d'Egitto metterà a disposizione del Governo della Repubblica Federale di Germania un altro terreno idoneo e sosterrà i costi per la nuova sepoltura dei caduti e per la preparazione delle nuove tombe.
La scelta del nuovo sito, la sua preparazione e la nuova sepoltura saranno effettuate di comune accordo.
La cessione gratuita del suddetto sito autorizza il Volksbund a eseguire direttamente, nell'ambito delle relative disposizioni di legge egiziane, tutti i lavori di preparazione e abbellimento del cimitero di guerra tedesco, nonché la costruzione di un'adeguata strada di accesso. Questi lavori sono esenti da ogni tassa e da ogni altro onere.
Il Volksbund può importare dalla Repubblica Federale di Germania attrezzature, veicoli, mezzi di trasporto, materiali e accessori necessari per la realizzazione di un'adeguata cura e decorazione, in conformità con il § 2, in esenzione da dogane, tasse, dazi e oneri di qualsiasi tipo verso l'Egitto.
Articolo 9
Il Supplemento sulle tombe di guerra tedesche in Egitto si applica in relazione all'Accordo tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica d'Egitto del 25 febbraio 1957 ed entra in vigore a partire da tale data.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari delle due Parti hanno apposto le loro firme e i loro sigilli al presente Accordo.
FATTO al Cairo il
firmato in duplice copia in lingua tedesca e araba, i testi in entrambe le lingue fanno ugualmente fede. Una traduzione ufficiale in inglese dell'Accordo è allegata alla presente
Per il Governo della Repubblica federale di Germania
Per il Governo della Repubblica d'Egitto